Mancata notifica del decreto di fissazione ed estinzione del giudizio contabile d’appello (Corte dei Conti Sez. I App. n. 18 del 12.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo contabile d’appello, quando il collegio abbia ordinato la rinnovazione della notificazione del decreto di fissazione dell’udienza a norma dell’art. 182, comma 3, c.g.c. e tale adempimento non risulti eseguito nel termine perentorio assegnato, il giudice dichiara con sentenza l’estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 182, comma 6, e dell’art. 111 c.g.c.. L’estinzione opera di diritto ed è rilevabile anche d’ufficio. La pronuncia di estinzione comporta il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado appellata.
Il Fatto
Un ex dipendente del Corpo di polizia penitenziaria, in congedo dal 1° ottobre 2005, aveva chiesto in primo grado la riliquidazione del trattamento pensionistico mediante attribuzione dell’indennità integrativa speciale in misura intera e separata sulla pensione e sulla tredicesima mensilità in quota A. La Sezione giurisdizionale per la Puglia, con sentenza n. 947/2021 depositata il 5 novembre 2021, aveva rigettato il ricorso, ritenendo che l’indennità fosse confluita nella base pensionabile dal 1° gennaio 1995 per effetto dell’art. 15, comma 3, legge n. 724/1994, con valorizzazione nel limite dell’80 per cento.
Il ricorrente ha proposto appello, contestando la qualificazione dell’indennità come voce stipendiale e la sua mancata corresponsione integrale, con richiesta subordinata di rimessione degli atti al primo giudice o di riforma della statuizione sulle spese. L’INPS non si è costituito in secondo grado.
La Motivazione della Corte
La Sezione verifica in via preliminare la corretta instaurazione del contraddittorio, rilevando che l’atto di appello è stato notificato in data 1° dicembre 2022, nel termine annuale decorrente dalla pubblicazione della sentenza di primo grado, non notificata.
Con ordinanza a verbale, adottata all’udienza del 23 maggio 2024, il collegio aveva rilevato la mancata notificazione del decreto di fissazione di udienza all’INPS e aveva fissato nuova udienza, ponendo a carico dell’appellante la notificazione dell’ordinanza nel termine perentorio di quarantacinque giorni liberi prima della nuova trattazione, ai sensi dell’art. 182, comma 3, c.g.c..
Agli atti non risulta che l’appellante abbia provveduto all’adempimento prescritto. La Corte richiama il disposto dell’art. 182, comma 6, c.g.c., secondo cui, se l’ordine di rinnovazione della notificazione del decreto di fissazione dell’udienza non è eseguito, il collegio ordina la cancellazione della causa dal ruolo e il processo si estingue a norma dell’art. 111 c.g.c..
L’estinzione opera di diritto ed è dichiarata, anche d’ufficio, con sentenza. Da essa consegue il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado. La Sezione non esamina quindi i motivi di merito sull’indennità integrativa speciale, assorbiti dalla definizione in rito.
Quanto alle spese, restano a carico delle parti che le hanno sostenute, con nulla per le spese di giudizio in ragione della gratuità delle cause previdenziali.
Nota della Redazione
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