Occultamento doloso del danno e dies a quo della prescrizione contabile (Corte dei Conti Sez. II App. n. 22 del 30.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di responsabilità amministrativo-contabile, qualora il danno erariale sia stato occultato con una condotta dolosa, il termine di prescrizione dell’azione di responsabilità non decorre dal momento in cui si è perfezionata la fattispecie dannosa, ma dal momento in cui il danno è stato scoperto. L’occultamento doloso non può identificarsi con la sola commissione dolosa del fatto pregiudizievole: è necessario un quid pluris, ossia un comportamento ulteriore, commissivo o omissivo, specificamente diretto a impedire la conoscenza della lesione patrimoniale, ancora in fieri oppure già prodotta. La prova del danno erariale può essere raggiunta in via presuntiva, purché fondata su fatti noti e non contestati, e la sostituzione della documentazione asseverata posta a base del calcolo della sanzione integra l’illecito quando l’ufficio regionale avrebbe dovuto utilizzare il computo già acquisito.

Il Fatto

La vicenda riguarda una pratica di accertamento di compatibilità paesaggistica in sanatoria, definita dalla Regione con determinazione del 29 settembre 2016, con la quale il soggetto privato istante ha pagato una sanzione inferiore a quella dovuta. A monte, il fascicolo era stato trasmesso alla Soprintendenza nel giugno 2016, dopo che il primo tecnico incaricato aveva depositato l’attestazione di regolarità con il relativo computo metrico.

La Procura regionale ha convenuto in giudizio il responsabile del procedimento e l’istruttore della pratica, chiedendo la condanna per il danno patrimoniale pari alla differenza tra la sanzione dovuta e quella versata, oltre al danno da disservizio. La Sezione territoriale ha rigettato l’eccezione di prescrizione, ha accertato la responsabilità dolosa dei due funzionari e ha escluso quella della dirigente. Il responsabile ha proposto appello principale, l’istruttore — per il tramite dell’amministratrice di sostegno — appello incidentale: entrambi censurano la decorrenza della prescrizione, la prova del danno e l’elemento soggettivo.

La Motivazione della Corte

I gravami, riuniti, sono respinti. Sulla prescrizione, la Sezione conferma il dies a quo individuato nel 22 settembre 2020, data della relazione della Guardia di Finanza che ha analiticamente ricostruito la vicenda. La circostanza che vi sia stata una manomissione documentale, operata per far ottenere al privato un indebito vantaggio, non è un elemento neutro: è ampiamente idonea e sufficiente a integrare l’ipotesi di occultamento doloso del danno, di cui all’art. 1, comma 2, legge n. 20/1994.

La Corte chiarisce che, in presenza di occultamento doloso, rileva il momento della scoperta del danno, che non coincide con quello della condotta illecita e può conseguire a un’ulteriore condotta volta a impedire l’emersione dei fatti. Richiamando il proprio orientamento (Corte dei conti, Sez. II App., n. 119/2024; Sez. II App., n. 337/2022), si afferma che l’occultamento non coincide con la commissione dolosa del fatto, ma richiede un comportamento ulteriore — quid pluris — specificamente indirizzato a nascondere la lesione patrimoniale.

Quanto alla prova del danno, la Sezione ritiene il motivo infondato: l’entità è commisurata alla differenza tra la sanzione corrisposta e quella dovuta sulla base della documentazione asseverata originaria, sulla quale era stato espresso il parere favorevole della Soprintendenza. Il secondo computo è stato formato da un tecnico diverso ma fatto apparire come attribuito al primo, il quale ne ha disconosciuto le pagine. La Corte valorizza anche l’esito del procedimento penale in cui è emerso lo scopo di ottenere un’indebita riduzione della sanzione.

Sul terzo motivo, la Corte ribadisce che spettava all’ufficio regionale, ai sensi del protocollo di intesa, valutare l’ammissibilità della domanda e controllare il corredo documentale. È in questa fase che si colloca la condotta degli appellanti, che con una nuova richiesta documentale hanno consentito la sostituzione della dichiarazione asseverata da cui si desumeva l’importo sanzionatorio.

Infine, sull’elemento soggettivo, i funzionari non hanno assolto l’onere di provare lo stato di diminuita capacità: l’infermità è stata accertata oltre un anno dopo i fatti e la procedura di nomina dell’amministratore di sostegno è del 2021. La responsabilità dolosa va confermata, così come il rigetto di ogni censura. Le spese di giudizio, seguendo la soccombenza ex art. 31 c.g.c., sono poste a carico degli appellanti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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