Proroga del termine di controllo sulle spese elettorali per consuntivi carenti (Corte dei Conti Sez. contr. Umbria n. 10 del 30.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il Collegio di controllo sulle spese elettorali istituito presso la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti può prorogare, con delibera motivata, il termine per la conclusione dell’attività di controllo sui consuntivi presentati da partiti, movimenti, liste e gruppi di candidati. La proroga, ai sensi dell’art. 12, comma 3, legge n. 515/1993, non può superare i tre mesi ulteriori rispetto ai sei mesi decorrenti dalla presentazione dei consuntivi. Il presupposto della proroga è la necessità di completare l’attività istruttoria quando i consuntivi risultino carenti degli elementi informativi indispensabili al controllo. La valutazione circa la sussistenza di tale presupposto costituisce espressione della discrezionalità del Collegio e va esternata con congrua motivazione.
Il Fatto
Le elezioni amministrative svoltesi nel giugno 2024 hanno interessato, in Umbria, il Comune di Gubbio, ente con popolazione superiore a 30.000 abitanti. I consuntivi delle spese elettorali delle formazioni politiche partecipanti sono stati presentati in un arco temporale compreso tra il 18 luglio 2024 e il 30 agosto 2024.
Nel corso dell’attività di verifica è emerso che i consuntivi presentati risultavano, in diversi casi, carenti degli elementi informativi necessari all’espletamento del controllo. Si è resa pertanto necessaria un’ulteriore attività istruttoria, non ancora conclusa al momento della decisione. A ciò si è aggiunta una variazione nella composizione del Collegio. Su queste basi il Collegio ha valutato la necessità di prorogare il termine per la conclusione del controllo.
La Motivazione della Corte
Il quadro normativo di riferimento è delineato dalla legge n. 515/1993 e dalla legge n. 96/2012, come modificata dal d.l. n. 91/2014, convertito dalla legge n. 116/2014. L’art. 13, comma 6, legge n. 96/2012 attribuisce al Collegio istituito presso le Sezioni regionali di controllo la verifica della conformità alla legge delle spese sostenute da partiti, movimenti, liste e gruppi di candidati per le campagne elettorali nei Comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti. L’art. 14-bis, comma 1, d.l. n. 149/2013, convertito dalla legge n. 13/2014, ha inciso sulla disciplina richiamata.
Il termine per la conclusione dei controlli è fissato dall’art. 12, comma 3, legge n. 515/1993: sei mesi dalla presentazione dei consuntivi alla Corte dei conti. La medesima disposizione consente al Collegio di stabilire, con delibera motivata, un termine ulteriore, comunque non superiore ad altri tre mesi. La norma configura dunque una proroga condizionata all’esigenza di completare l’attività di verifica e subordinata all’obbligo di motivazione.
Il Collegio ha dato conto dei presupposti di fatto che giustificano la proroga. I consuntivi sono stati presentati in un periodo compreso tra il 18 luglio e il 30 agosto 2024. In diversi casi essi sono risultati carenti degli elementi informativi necessari all’espletamento dell’attività di controllo, con conseguente necessità di esperire ulteriore attività istruttoria, non ancora conclusa. Rileva inoltre la variazione intervenuta nella composizione del Collegio.
Alla luce di tali considerazioni il Collegio ha deliberato di prorogare di tre mesi il termine per la conclusione dell’attività di controllo sui consuntivi presentati dalle formazioni politiche che hanno partecipato alle elezioni amministrative nel Comune di Gubbio. La proroga è contenuta nel limite massimo previsto dalla legge.
Il Collegio ha infine disposto la trasmissione telematica della deliberazione al presidente del Consiglio comunale del Comune di Gubbio, con invito a curarne la trasmissione ai delegati di lista e la pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.