Il ruolo determinante della consulente nella frode ai fondi pubblici integra il rapporto di servizio e la responsabilità solidale (Corte dei Conti Sez. giur. Toscana n. 71 del 23.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di responsabilità erariale, sussiste la giurisdizione della Corte dei conti nei confronti del privato che, pur non essendo percettore diretto del finanziamento, si sia inserito in via decisiva e di fatto nell’iter procedimentale di concessione, svolgendo attività preparatorie e istruttorie indispensabili, ovvero abbia agito quale effettivo dominus della vicenda fraudolenta, ricevendo somme a valere sulle risorse pubbliche. Il termine quinquennale di prescrizione dell’azione di responsabilità decorre dal momento in cui il danno diviene concreto e attuale, identificato nel provvedimento di revoca del contributo, e non già dalla scadenza del termine per la rendicontazione. L’invito a dedurre notificato tempestivamente a un coobbligato solidale ha efficacia interruttiva anche nei confronti degli altri responsabili, ai sensi dell’art. 1310 cod. civ.; in ogni caso, la condotta commissiva attiva di falsificazione documentale, finalizzata a impedire o ritardare la scoperta del pregiudizio, integra l’occultamento doloso che impedisce la decorrenza del termine sino alla scoperta del danno. La condanna solidale è limitata alla perdita della provvista pubblica, restando escluse dal quantum risarcitorio le spese di istruttoria e recupero.
Il Fatto
La Procura regionale conveniva in giudizio dinanzi alla Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Toscana, il titolare di un’impresa individuale di riparazione navale e una consulente professionista, chiedendone la condanna in solido al risarcimento del danno erariale conseguente all’indebita percezione di un contributo pubblico di matrice europea, erogato dalla Regione Toscana nell’ambito del bando POR FESR 2014-2020. Al percettore si contestava di aver presentato una domanda con preventivo contraffatto, di non aver mai realizzato l’investimento e di non aver rendicontato le spese, chiedendo una proroga con false informazioni, con successiva revoca del finanziamento e mancata restituzione delle somme. Alla consulente, invece, si addebitava di essere stata l’ideatrice e coordinatrice del sistema fraudolento, avendo gestito le credenziali dei beneficiari, predisposto documentazione falsa e coordinato un cluster di richiedenti.
La consulente, costituitasi, eccepiva il difetto di giurisdizione del giudice contabile per insussistenza del rapporto di servizio, la prescrizione dell’azione e, nel merito, l’assenza di dolo e di nesso causale. Il percettore del contributo non si costituiva, dichiarandosi contumace.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente affermato la piena sussistenza della giurisdizione contabile nei confronti di entrambi i convenuti. Quanto al percettore diretto, il rapporto di servizio si è instaurato per il fatto di aver ottenuto e trattenuto illegittimamente il finanziamento pubblico. Quanto alla consulente, la Corte ha aderito alla prospettazione attorea sul duplice rilievo dell’intervento indispensabile all’ottenimento del finanziamento, che integra il rapporto di servizio secondo il principio affermato da Cass. SSUU n. 14436/2018, e dell’avvenuta percezione di somme a valere sui contributi, che la assimila al percettore diretto, essendo sufficiente l’inserimento di fatto nell’iter procedimentale.
Quanto all’eccezione di prescrizione, la Corte ha rilevato che il termine quinquennale decorre non già dalla scadenza del termine per la rendicontazione, bensì dal momento in cui il danno diviene certo e attuale, individuato nel provvedimento di revoca del finanziamento del 27 maggio 2021. Fino a tale data, l’inadempimento non era definitivamente qualificabile come danno erariale, permanendo la possibilità di regolarizzazione. Da tale data, l’invito a dedurre, perfezionatosi il 25 luglio 2025, è intervenuto tempestivamente.
La Corte ha inoltre respinto la tesi secondo cui la revoca avrebbe efficacia interruttiva solo verso il percettore diretto. La posizione della consulente è infatti quella di corresponsabile in solido, ai sensi dell’art. 1310 cod. civ., applicabile al processo contabile in virtù del rinvio di cui all’art. 7, comma 2, cod. giust. contabile. La regola della parziarietà dell’obbligazione risarcitoria subisce deroga in caso di condotta connotata da dolo, che rende i concorrenti responsabili per l’intero pregiudizio. In ogni caso, la Corte ha valorizzato l’occultamento doloso, integrato dalla condotta commissiva della consulente che, attraverso la falsificazione di documenti e la richiesta di proroga mendace, ha attivamente impedito all’Amministrazione la tempestiva scoperta del danno, impedendo così la decorrenza del termine prescrizionale.
Nel merito, la Corte ha ritenuto integrato ogni elemento costitutivo della responsabilità. La consulente è stata definita quale effettiva ideatrice ed esecutrice del sistema fraudolento, avendo predisposto il falso preventivo, gestito le credenziali e coordinato i richiedenti, con condotta connotata da dolo. Il nesso causale è stato ritenuto diretto e autonomo, in quanto senza il suo intervento decisivo il beneficiario non avrebbe ottenuto né trattenuto il finanziamento. Il percettore, titolare di impresa individuale, ha agito con coscienza e volontà, presentando una domanda fraudolenta e omettendo ogni rendicontazione. La Corte ha infine limitato la condanna alla sola perdita della provvista pubblica, pari a 19.600,00 euro, escludendo dal quantum risarcitorio le spese di istruttoria e di recupero, di natura accessoria, e ha disposto che il credito possa essere soddisfatto una sola volta.
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Nota della Redazione
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