Cessazione della materia del contendere e compensazione delle spese nel giudizio pensionistico (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 51 del 28.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio pensionistico davanti alla Corte dei conti, la cessazione della materia del contendere consegue all’integrale soddisfazione della pretesa del ricorrente, provata dal pagamento delle somme dovute comprensive degli accessori di legge, e determina il venir meno dell’interesse ad agire. La definizione del giudizio avviene mediante sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 167, comma 4, c.g.c. La cessazione della materia del contendere, quale questione pregiudiziale, impone la compensazione delle spese ai sensi dell’art. 31, comma 3, c.g.c., restando nulla la statuizione sulle spese della sentenza per la gratuità del giudizio pensionistico.

Il Fatto

Il ricorrente, titolare di pensione erogata dall’INPS, aveva chiesto l’accertamento del diritto al riconoscimento dei benefici di cui all’art. 1 del d.lgs. n. 149 del 1997, con un ulteriore aumento dell’età convenzionale ai fini del coefficiente di trasformazione pari a due anni, sette mesi e dieci giorni. Domandava la condanna dell’Istituto al pagamento delle differenze a far data dal collocamento in quiescenza, oltre arretrati, interessi e rivalutazione.

L’INPS chiese il rigetto del ricorso. Nel corso del giudizio, dopo alcuni rinvii d’ufficio, l’Istituto depositava il cedolino attestante l’avvenuto pagamento delle somme in contestazione e chiedeva dichiararsi la cessazione della materia del contendere. All’udienza il ricorrente aderì alla richiesta, domandando però la condanna di controparte alle spese, mentre l’Istituto insisteva per la compensazione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio prende atto della concorde richiesta delle parti, fondata sul riconosciuto integrale pagamento delle somme dovute. Il ricalcolo della pensione e la prova del pagamento di quanto spettante, comprensivo degli accessori di legge, fanno venir meno l’interesse del ricorrente, che risulta integralmente soddisfatto nella propria pretesa.

Sussistono dunque i presupposti per la declaratoria di cessazione della materia del contendere, con definizione del giudizio mediante sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 167, comma 4, c.g.c..

Il profilo centrale riguarda la regolamentazione delle spese. La Corte osserva che la definizione del giudizio avviene decidendo solo su una questione pregiudiziale, qualificazione che deve essere riconosciuta alla stessa estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere. A sostegno richiama Cass. civ., sez. 3^, 16.2.2023, n. 4951.

Da tale premessa discende l’applicazione dell’art. 31, comma 3, c.g.c., che impone la compensazione delle spese del giudizio in presenza di definizione su questione pregiudiziale. La Corte vi dà quindi seguito.

Nulla infine si dispone per le spese della sentenza, ai sensi dell’art. 31, comma 5, c.g.c., attesa la gratuità del giudizio pensionistico.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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