Concordato in appello e inammissibilità del ricorso per proscioglimento ex art. 129 (Cass. pen. Sez. VII n. 9838 del 11.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
La sentenza emessa dalla corte di appello ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen., a seguito di concordato con rinuncia ai motivi di appello, non è impugnabile con ricorso per cassazione per dedurre la possibilità di una pronuncia di proscioglimento ai sensi dell’art. 129 cod. pen. Il concordato è un istituto in virtù del quale le parti si accordano sulla qualificazione giuridica dei fatti e sull’entità della pena, con valutazione congiunta, totale o parziale, dell’impugnazione. Il giudice di appello deve controllare l’esattezza degli aspetti giuridici e la congruità della pena richiesta, applicandola dopo aver verificato il rispetto dei parametri e dei limiti di legge. Il ricorso che censuri la motivazione sul punto è pertanto inammissibile.

Il Fatto

Due ricorrenti impugnavano davanti alla Corte di cassazione la sentenza della Corte di appello di Napoli, che li aveva condannati. Il primo aveva articolato tre motivi, lamentando il travisamento delle dichiarazioni dei testi, il trattamento sanzionatorio e la mancata risposta sull’accesso alla giustizia riparativa insieme al diniego delle circostanze attenuanti generiche. Il secondo aveva censurato la motivazione in ordine alla possibilità di una pronuncia di proscioglimento ai sensi dell’art. 129 cod. pen. La questione centrale attiene all’ammissibilità di quest’ultima doglianza avverso una sentenza emessa ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen.

La Motivazione della Corte

Quanto al primo ricorso, la Corte rileva che il motivo sul travisamento è meramente riproduttivo di una questione già confutata dalla corte di appello. I testi, qualificati ed esperti nei servizi di ordine pubblico, conoscevano i soggetti identificati e avevano riferito sia del contributo causale sia dell’identificazione, operata anche mediante l’andatura assunta dal ricorrente, con indicazione dei contesti di luogo e di tempo.

Il secondo motivo, relativo al trattamento sanzionatorio, è anch’esso riproduttivo di censura già respinta, avendo la corte territoriale valorizzato il violento contesto di contrasto con le forze dell’ordine e l’incidenza sull’evento sportivo usato come pretesto per veicolare condotte violente.

Il terzo motivo, sulla mancata risposta in tema di giustizia riparativa e sul diniego delle attenuanti generiche, è generico: l’istanza era stata formulata senza motivazione a sostegno e non più coltivata nelle udienze successive.

Quanto al secondo ricorso, la Corte afferma che la doglianza è inammissibile. Il provvedimento impugnato è una sentenza emessa ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen., non esperibile avverso di essa il ricorso ex art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. Il concordato con rinuncia ai motivi di appello, novellato dall’art. 56 della legge 23 giugno 2017, n. 103, comporta che le parti si accordino sulla qualificazione giuridica delle condotte e sull’entità della pena, con valutazione congiunta dell’impugnazione. Il giudice di appello ha il dovere di controllare l’esattezza degli aspetti giuridici e la congruità della pena richiesta e di applicarla, dopo aver accertato il rispetto dei parametri e dei limiti dell’art. 599-bis cod. proc. pen.

Ne segue la dichiarazione di inammissibilità di entrambi i ricorsi, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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