Sequestro preventivo, motivazione del riesame e confine con il merito (Cass. pen. Sez. II n. 10987 del 19.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di misure cautelari reali, il giudice del riesame valuta il fumus commissi delicti non sulla sola astratta configurabilità del reato, ma tenendo conto delle concrete risultanze processuali, con indicazione, sia pure sommaria, delle ragioni che rendono sostenibile l’impostazione accusatoria; sono sufficienti sufficienti indizi del reato e non gravi indizi di colpevolezza. Il ricorso per cassazione avverso l’ordinanza è ammesso solo per violazione di legge, comprensiva dei vizi motivazionali così radicali da rendere l’apparato argomentativo del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza. Il tribunale del riesame non può integrare la motivazione del decreto genetico quando la totale omissione versi su un requisito essenziale, quale il fumus o il periculum in mora, ma può esplicitare un elemento già evincibile dal provvedimento impugnato.
Il Fatto
Il ricorrente, nella qualità di legale rappresentante di una società, impugna l’ordinanza con cui il Tribunale di Roma ha parzialmente riformato il decreto del G.i.p. del Tribunale di Velletri, che aveva disposto il sequestro preventivo finalizzato alla confisca obbligatoria. Il provvedimento riguarda un reato di riciclaggio e i reati di cui all’art. 2 del decreto legislativo n. 74 del 2000; il tribunale ha ridotto il valore del sequestro per due capi e lo ha confermato integralmente per gli altri.
Il ricorrente denuncia l’apoditticità della motivazione sulla valenza probatoria dei formulari di identificazione dei rifiuti e sulle dichiarazioni dei destinatari, l’omessa considerazione dei bonifici, l’illegittima integrazione della motivazione del decreto genetico in punto di elemento soggettivo e la violazione dei criteri di identificazione del profitto, oltre all’incompetenza territoriale del Tribunale di Velletri.
La Motivazione della Corte
La Corte ricostruisce anzitutto il quadro cautelare. Il tribunale aveva ritenuto il fumus in relazione a più capi sul presupposto che una delle società emittenti fosse una società cartiera, operante in assenza di dipendenti e acquirente di ferro da ditte individuali prive di strutture; da ciò i giudici avevano dedotto che essa non aveva mai avuto la disponibilità della merce poi fatturata. Quanto al capo relativo al riciclaggio, la consapevolezza della fittizietà dell’operazione era stata argomentata sulla mancata dimostrazione del rapporto di debito/credito sotteso al bonifico ricevuto.
Su questa base la Corte richiama il principio secondo cui, in sede di cautela reale, il giudice non può limitarsi alla verifica astratta della sussumibilità del fatto, dovendo accertare l’esistenza di concreti e persuasivi elementi indiziari, pur senza raggiungere la persuasività richiesta dall’art. 273 cod. proc. pen. per le misure personali (Sez. IV n. 20341 del 03.04.2024). Ribadisce poi che il ricorso è ammesso solo per violazione di legge, includendovi i vizi motivazionali radicali (Sez. II n. 49739 del 10.10.2023).
La Corte esclude che il provvedimento sia affetto da motivazione apparente od omessa: tutte le questioni difensive risultano esaminate. L’obbligo di motivazione non impone una risposta dettagliata a ciascun argomento, potendo il giudice valorizzare gli elementi essenziali al decidere, purché la valutazione sia logicamente coerente. Il vizio non sussiste quando il rigetto di una specifica deduzione risulti dalla complessiva struttura argomentativa (Sez. IV n. 5396 del 15.11.2022; Sez. V n. 5443 del 18.12.2020). La censura sulla selezione degli elementi si risolve in una rilettura delle emergenze alternativa a quella dei giudici di merito.
Quanto all’asserita integrazione della motivazione del decreto genetico, la Corte richiama il principio per cui l’integrazione non è consentita se la motivazione è del tutto mancante su un requisito essenziale, con nullità radicale ex artt. 309, comma 9, e 324, comma 7, cod. proc. pen. (Sez. III n. 3038 del 14.11.2023). Nel caso concreto manca però la deduzione di una totale assenza di motivazione su fumus o periculum: si lamenta solo un’eventuale omissione sull’elemento psicologico, già evincibile dagli elementi valorizzati dal g.i.p. Anche l’eccezione di incompetenza territoriale si fonda su una ricostruzione fattuale alternativa, non scrutinabile in sede di legittimità.
Il ricorso è quindi inammissibile ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., con condanna alle spese e al pagamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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