Rescissione del giudicato: termine decorre dalla conoscenza del procedimento (Cass. pen. Sez. II n. 10986 del 19.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di rescissione del giudicato, il termine di trenta giorni per la presentazione della richiesta, previsto a pena di inammissibilità dall’art. 629-bis, secondo comma, cod. proc. pen., decorre non già dal momento in cui il condannato ha avuto compiuta conoscenza degli atti del processo e della sentenza conclusiva, bensì da quello in cui ha avuto conoscenza del procedimento. Grava sul condannato, che propone un’impugnazione straordinaria, un rigoroso onere di specifica allegazione dei dati oggettivi idonei a comprovare la tempestività dell’istanza. La mera allegazione di una data non verificabile, o l’assenza di scolarità del condannato, non integrano tale onere, restando in ogni caso esigibile la diligenza nel rivolgersi a un difensore dopo la notifica del provvedimento esecutivo.
Il Fatto
La Corte di appello di Firenze, con ordinanza del 23 settembre 2024, ha dichiarato inammissibile per tardività la richiesta di rescissione del giudicato proposta, ai sensi dell’art. 629-bis cod. proc. pen., nell’interesse di un condannato con sentenza del Tribunale di Pisa divenuta irrevocabile. La richiesta era correlata alle domande di sospensione dell’esecuzione e di remissione nel termine per impugnare.
Il difensore del condannato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge. La difesa sosteneva che il termine dovesse decorrere dalla piena conoscenza della sentenza, acquisita solo a seguito della richiesta di copia del provvedimento, e non dalla notifica dell’ordine di esecuzione di pene concorrenti.
La Motivazione della Corte
La Corte ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato, muovendo dalla lettera dell’art. 629-bis, secondo comma, cod. proc. pen., che impone la presentazione della richiesta entro trenta giorni dal momento dell’avvenuta conoscenza della sentenza, a pena di inammissibilità.
Il Collegio ha richiamato il principio secondo cui spetta a chi formula la richiesta — qualificata come impugnazione straordinaria — indicare e specificare gli elementi dimostrativi idonei a comprovare la tempestività della domanda rispetto al momento di effettiva conoscenza dell’atto. Non è sufficiente la mera allegazione di una data non verificabile e non suffragata da alcun dato oggettivo (Sez. V n. 17171 del 23.01.2024).
Sul condannato grava, se non un vero onere probatorio, quantomeno un rigoroso onere di specifica allegazione, a fronte del quale il giudice ha il potere di accertamento in presenza di incertezze. Diversamente, la scelta del momento di cognizione del provvedimento resterebbe affidata all’assoluta discrezionalità dell’interessato, aggirando la disciplina dei tempi brevi prevista per travolgere il giudicato.
Nel caso concreto, l’istante non ha allegato alcun elemento oggettivo. Non rileva l’assenza di scolarità, peraltro indimostrata, poiché il condannato, ricevuta la notifica del provvedimento esecutivo, ben avrebbe potuto rivolgersi nell’immediatezza a un difensore.
La Corte ha ribadito il principio per cui il termine decorre dal momento in cui il condannato ha avuto conoscenza del procedimento, non della compiuta cognizione degli atti e della sentenza conclusiva, ferma restando la possibilità di chiedere la restituzione nel termine in caso di particolare complessità (Sez. IV n. 36560 del 22.09.2021). È dunque irrilevante il momento di piena conoscenza della sentenza.
La decisione della Corte territoriale risulta corretta. La Corte ha inoltre rilevato che tra la notifica del provvedimento di esecuzione di pene concorrenti e la presentazione della richiesta trascorsero 88 giorni, tempo quasi triplo rispetto al termine perentorio, con conseguente colpa del condannato. All’inammissibilità seguono la condanna alle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 616 c.p.p. – Spese e sanzione pecuniaria in caso di rigetto o di inammissibilità del ricorso
- Art. 629-bis c.p.p. – Rescissione del giudicato