Stupefacenti, quantità e bilancino escludono l’uso personale (Cass. pen. Sez. VII n. 11653 del 24.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di sostanze stupefacenti, il solo dato ponderale e l’eventuale superamento dei limiti tabellari indicati dall’art. 73, comma 1-bis, lett. a), d.P.R. n. 309/1990 non fondano alcuna presunzione di destinazione della droga a un uso non personale. Il giudice di merito deve valutare globalmente il dato quantitativo, le modalità di presentazione e ogni altra circostanza dell’azione, e il superamento dei limiti tabellari può concorrere, con altri elementi, a fondare il giudizio di destinazione allo spaccio. La particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen. e la lieve entità ex art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 sono fattispecie strutturalmente e teleologicamente distinte: l’applicazione dell’una non implica quella dell’altra. Il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza e dell’entità del danno o del pericolo, non essendo necessaria la disamina di tutti gli elementi di cui all’art. 133, comma primo, cod. pen.

Il Fatto

Il ricorrente è stato condannato dalla Corte d’appello di Firenze per detenzione di sostanze stupefacenti destinata allo spaccio. Propone ricorso per cassazione, a mezzo del difensore, deducendo un vizio motivazionale su due profili: il mancato riconoscimento della destinazione a uso personale dello stupefacente detenuto, per omessa valutazione degli elementi addotti a sostegno dell’erronea qualificazione giuridica della condotta; e, in via subordinata, il diniego della causa di esclusione della punibilità ex art. 131-bis cod. pen. Chiede l’annullamento della sentenza impugnata.

La Motivazione della Corte

La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Rileva che i motivi sono riproduttivi di censure già vagliate e disattese dal giudice di merito con argomenti giuridici corretti e che il ricorrente non si confronta adeguatamente con la motivazione della Corte territoriale, logica, congrua e immune da vizi di legittimità.

Sul primo profilo, la Corte osserva che il giudice di appello ha già confutato la tesi della destinazione a uso personale. Ha valorizzato il peso del principio attivo, idoneo a confezionare un numero elevato di dosi medie e, per l’hashish, a un quantitativo di THC superiore di molte volte alla massima soglia detenibile, e il rinvenimento di un bilancino di precisione sulla persona, indice di attività di cessione.

La Corte ricorda l’orientamento consolidato: la valutazione sulla destinazione della droga, quando la condotta non indichi l’immediatezza del consumo, va compiuta tenendo conto di tutte le circostanze oggettive e soggettive del fatto. Il solo superamento dei limiti tabellari non determina alcuna presunzione di uso non personale, ma può concorrere, con altri elementi, a fondare tale conclusione. Richiama in proposito Sez. IV n. 7191 del 2018, Sez. VI n. 44419 del 2008, Sez. III n. 46610 del 2014 e Sez. VI n. 11025 del 2013.

Quanto al secondo profilo, il motivo è manifestamente infondato. La Corte ribadisce che la lieve entità ex art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 e la particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen. sono fattispecie differenti: la prima esige la valutazione di mezzi, modalità, circostanze dell’azione e qualità e quantità della sostanza; la seconda richiede l’esame delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza, dell’entità del danno o del pericolo e del carattere non abituale della condotta. Il giudizio sulla tenuità è una valutazione complessa e congiunta, che non impone la disamina di tutti gli elementi di cui all’art. 133, comma primo, cod. pen., essendo sufficiente l’indicazione di quelli ritenuti rilevanti.

La Corte richiama Sez. III n. 18155 del 2021, Sez. Un. n. 13681 del 2016 e Sez. VII n. 10481 del 2022. Da qui l’inammissibilità, con condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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