Soggiorno illegale e tenuità del fatto: rigetto del ricorso (Cass. pen. Sez. I n. 31126 del 16.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’istituto dell’esclusione della procedibilità per particolare tenuità del fatto, previsto in materia di procedimento dinanzi al giudice di pace, è applicabile, ove ne ricorrano i presupposti, anche al reato di ingresso e soggiorno illegale dello straniero nel territorio dello Stato. La relativa valutazione richiede l’esiguità del danno o del pericolo, l’occasionalità della condotta antigiuridica e il modesto grado di colpevolezza, indici da considerare congiuntamente in riferimento al fatto concreto. Trattandosi di statuizione che implica una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, essa sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione.

Il Fatto

Il Giudice di pace di Empoli aveva condannato il ricorrente alla pena dell’ammenda per il reato di cui all’art. 10 bis d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, contestato per essersi trattenuto nel territorio dello Stato in violazione delle norme sul soggiorno. La sentenza si fondava sulla deposizione del verbalizzante, dal cui esame risultava che lo straniero era stato identificato in occasione di un controllo, in possesso di documento di identità scaduto e privo di permesso di soggiorno; nel suo interesse era stata presentata una domanda di emersione dal lavoro irregolare, rigettata dalla competente prefettura.

Il primo giudice aveva escluso la particolare tenuità del fatto di cui all’art. 34 d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, rilevando che dal 2022 l’imputato non aveva regolarizzato la propria posizione. La difesa ha proposto ricorso per cassazione deducendo vizio di motivazione e violazione di legge, lamentando in particolare il mancato riconoscimento della causa di improcedibilità.

La Motivazione della Corte

La Corte ha rigettato il ricorso, dichiarando infondati entrambi i motivi. Quanto al primo, il reato risulta integrato dalla illegalità della permanenza sul territorio dello Stato, poiché il ricorrente non è mai stato in possesso di un permesso di soggiorno. La domanda di emersione presentata ai sensi dell’art. 103 d.l. 19 maggio 2020, n. 34, convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, non incide su tale accertamento: la sentenza impugnata aveva dato atto, sulla base delle deposizioni del verbalizzante, che essa era stata rigettata dalla prefettura, circostanza non contestata dal ricorrente.

La Corte ha inoltre ritenuto del tutto irrilevante la mancata prova della notifica del provvedimento di rigetto, escludendo che la questione possa spiegare effetti sulla configurabilità del reato.

Quanto al secondo motivo, i giudici di legittimità hanno richiamato il consolidato orientamento secondo cui l’esclusione della procedibilità per particolare tenuità del fatto è applicabile, ove ne ricorrano i presupposti, anche al reato di soggiorno illegale (Sez. I n. 28077 del 15/09/2020). Hanno poi precisato che l’istituto richiede condotte non particolarmente gravi, tali da arrecare in misura quasi insignificante la lesione del bene giuridico protetto, con esiguità del danno o del pericolo, occasionalità della condotta e modesto grado di colpevolezza, da valutare congiuntamente in riferimento al fatto concreto (Sez. V n. 29831 del 13/03/2015).

La valutazione sulla tenuità implica però un apprezzamento discrezionale tipico del giudizio di merito, che sfugge al sindacato di legittimità quando non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da adeguata motivazione. Nel caso concreto l’illecito si era protratto per un lungo arco di tempo, sicché non poteva ritenersi modesta l’incisione del bene giuridico protetto né occasionale la condotta; gli elementi valorizzati dalla difesa, a fronte di una pluriennale illecita permanenza, sono rimasti neutri.

Al rigetto del ricorso è conseguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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