Misure alternative: onere di specificità del ricorso e difesa già esercitata (Cass. pen. Sez. I n. 12416 del 31.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di misure alternative alla detenzione, il condannato che ha personalmente sottoscritto l’istanza di affidamento in prova al servizio sociale ha già esercitato di fatto la facoltà di difesa, sicché non è configurabile la nullità dell’ordinanza del tribunale di sorveglianza per essere stata la notifica dell’ordine di esecuzione eseguita in data successiva all’udienza di trattazione. Il potere di svolgere istanza, se firmato dall’interessato, consuma la facoltà di cui si lamenta la lesione. Il motivo di ricorso che prospetta omessa motivazione e travisamento del fatto senza indicare gli specifici elementi pretermessi è inammissibile per a-specificità, dovendo il ricorrente confrontarsi con la motivazione, sintetica ma adeguata, del giudice specializzato.
Il Fatto
Il Tribunale di sorveglianza di Caltanissetta rigettava l’istanza di affidamento in prova al servizio sociale presentata dal condannato, in relazione a una pena residua di tre anni, undici mesi e tredici giorni su quattro di reclusione, inflitta per i reati di cui agli artt. 74 e 73 d.P.R. n. 309 del 1990.
A fondamento del diniego il Tribunale richiamava la gravità dei reati in esecuzione, la personalità negativa del condannato desunta dalle precedenti condanne e dal mancato rispetto delle prescrizioni connesse alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, nonché l’assenza di una sufficiente revisione critica del proprio passato criminale. Il condannato proponeva ricorso per cassazione, deducendo con un unico motivo la nullità dell’ordinanza per tardiva notifica dell’ordine di esecuzione e la mancanza di motivazione con travisamento del fatto.
La Motivazione della Corte
La Corte rigetta complessivamente il ricorso, ritenendo le censure in parte infondate e in parte inammissibili. Sul primo profilo, il Collegio osserva che dalla consultazione degli atti, consentita per la natura processuale del vizio dedotto — richiamando Sez. U n. 42792 del 31/10/2001 — emerge che l’istanza di applicazione della misura alternativa, depositata il 23 aprile 2024, reca anche la firma del condannato.
Tale rilievo è decisivo: il condannato ha consumato il potere di svolgere istanza, che ha personalmente sottoscritto, esercitando di fatto la facoltà di cui si duole nel ricorso. Non è pertanto configurabile la lamentata violazione del diritto di difesa, né la nullità per la notifica dell’ordine di esecuzione intervenuta dopo l’udienza.
La Corte aggiunge, in ogni caso, che il ricorrente ha errato nell’individuare il provvedimento oggetto di impugnazione: il motivo avrebbe potuto, al più, riguardare l’ordine di esecuzione di pene concorrenti e non il provvedimento del Tribunale di sorveglianza.
Quanto all’ultima parte del motivo, essa è dichiarata inammissibile perché del tutto a-specifica. A fronte di una motivazione sintetica ma adeguata, il ricorrente ha assertivamente lamentato l’omessa considerazione di elementi favorevoli e asseriti travisamenti, senza però indicarli, così impedendo alla Corte di apprezzarne la decisività.
Al rigetto consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Nota della Redazione
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