Sei scatti stipendiali ai cessati volontari di Polizia e Carabinieri (TAR Emilia-Romagna n. 1236 del 27.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il beneficio dei sei scatti stipendiali previsto dall’art. 6-bis d.l. n. 387 del 1987, come modificato dalla legge n. 232 del 1990, spetta anche ai dipendenti della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri, del Corpo della Guardia di Finanza e del Corpo degli Agenti di Custodia che siano cessati volontariamente dal servizio, purché al momento del collocamento in quiescenza abbiano compiuto il cinquantacinquesimo anno di età e maturato almeno trentacinque anni di servizio utile ai fini del calcolo dell’indennità di buonuscita. Il termine del 30 giugno dell’anno di maturazione dei requisiti non ha natura perentoria e non determina alcuna decadenza dal beneficio, in mancanza di espressa previsione normativa in tal senso. La disciplina dell’art. 4 d.lgs. n. 165 del 1997 non modifica il regime di calcolo dell’indennità di buonuscita, incidendo sui sei scatti solo ai fini della determinazione della base pensionabile, né osta la mancata menzione del beneficio nell’elenco delle voci computabili di cui all’art. 38 d.P.R. n. 1032 del 1973, trattandosi di integrazione successiva disposta per legge.
Il Fatto
Tre ex appartenenti alla Polizia di Stato e all’Arma dei Carabinieri, collocati in quiescenza a domanda rispettivamente dal marzo e dal maggio 2021, hanno chiesto all’INPS il ricalcolo del trattamento di fine servizio con inclusione dei sei scatti stipendiali. Al momento della cessazione tutti avevano compiuto 55 anni di età e maturato almeno 35 anni di servizio utile. Circostanze non contestate.
L’Ente previdenziale non ha dato risposta alle istanze di ricalcolo e ha contestato in giudizio la fondatezza della pretesa. I ricorrenti hanno impugnato i prospetti di liquidazione davanti al TAR Emilia-Romagna, chiedendo l’accertamento del diritto al beneficio e la condanna dell’INPS alla riliquidazione dell’indennità, con interessi e rivalutazione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha aderito al consolidato indirizzo della giustizia amministrativa, richiamato per relationem ai sensi dell’art. 88, comma 2, lett. d) cod. proc. amm., confermando l’orientamento espresso da plurime pronunce del Consiglio di Stato, del C.G.A.R.S. e di altri TAR, oltre che dallo stesso Tribunale emiliano.
Quanto all’ambito soggettivo, la giurisprudenza ricomprende pacificamente tra i destinatari del beneficio i dipendenti della Polizia di Stato e delle forze di polizia a ordinamento militare. Rileva, in particolare, l’art. 1911, comma 3, cod. ordinamento militare, che mantiene l’applicabilità dell’art. 6-bis per tutte le forze di polizia a ordinamento militare.
Sul piano oggettivo, il Collegio ha verificato il possesso dei due requisiti richiesti dal secondo comma della norma: il compimento del cinquantacinquesimo anno di età e il raggiungimento di almeno trentacinque anni di servizio utile. Ha escluso l’operatività dell’art. 4 d.lgs. n. 165 del 1997, che incide sui sei scatti soltanto ai fini della base pensionabile e non modifica il regime di calcolo dell’indennità di buonuscita. Ha inoltre ritenuto che l’art. 6-bis integri l’elenco delle voci computabili di cui all’art. 38 d.P.R. n. 1032 del 1973, essendo stata l’aggiunta disposta successivamente per legge.
Il Tribunale ha poi negato natura perentoria al termine del 30 giugno dell’anno di maturazione dei requisiti, in mancanza di una previsione normativa espressa che sancisca la decadenza dal beneficio. Il termine è funzionale soltanto a consentire la decorrenza del collocamento a riposo dal primo gennaio dell’anno successivo.
Sull’eccezione di prescrizione quinquennale, il Collegio ha richiamato gli artt. 1 e 20 d.P.R. n. 1032 del 1973, precisando che il dies a quo decorre dal primo ordinativo di pagamento successivo alla cessazione del servizio. La formale diffida dei ricorrenti ha interrotto il termine, risultando tempestivo anche il ricorso notificato.
Il ricorso è stato pertanto accolto, con accertamento del diritto dei ricorrenti ai sei scatti e condanna dell’INPS alla riliquidazione del TFS entro 60 giorni dalla pubblicazione, con interessi legali senza cumulo con la rivalutazione, ai sensi dell’art. 16, comma 6, legge n. 412 del 1991 e dell’art. 22, comma 36, legge n. 724 del 1994. Non è stato disposto l’annullamento dei prospetti, avendo gli stessi natura non provvedimentale. Spese compensate.
Nota della Redazione
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