Inammissibile il parere sulla qualificazione del pontile come opera di urbanizzazione (Corte dei Conti Sez. contr. Liguria n. 3 del 20.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
La richiesta di parere rivolta alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti ai sensi dell’art. 7, comma 8, legge n. 131/2003 è inammissibile sotto il profilo oggettivo quando investe la qualificazione di un’opera pubblica come opera di urbanizzazione primaria. La questione attiene alla materia del governo del territorio, di competenza concorrente ai sensi dell’art. 117, terzo comma, Cost., e non alla contabilità pubblica. L’eventuale riflesso finanziario dell’atto sul bilancio dell’ente non è sufficiente a radicare la competenza consultiva. La funzione consultiva non si estende a qualsivoglia interpretazione della normativa urbanistica.
Il Fatto
Il sindaco di un comune ligure rappresenta la necessità di cofinanziare un’opera pubblica sull’Isola Palmaria, consistente in un pontile galleggiante a uso esclusivo dei residenti, unico mezzo per raggiungere le abitazioni. L’ente intende finanziare l’intervento con i proventi degli oneri di urbanizzazione, ritenendo che il pontile possa configurarsi quale spazio di sosta o di parcheggio, ovvero quale opera di urbanizzazione primaria ai sensi dell’art. 4, comma 1, lett. b), legge n. 847/1964.
Il comune chiede quindi alla Sezione regionale di controllo se sia ammissibile utilizzare i proventi degli oneri di urbanizzazione per il cofinanziamento dell’opera. La richiesta è trasmessa tramite il Consiglio delle Autonomie Locali della Liguria e deferita all’esame collegiale con ordinanza n. 1/2025.
La Motivazione della Corte
Sotto il profilo soggettivo e procedurale la richiesta è ammissibile: è sottoscritta dal sindaco, organo legittimato a rappresentare l’ente ai sensi dell’art. 50, comma 2, TUEL, ed è ritualmente trasmessa per il tramite del Consiglio delle Autonomie Locali. L’ammissibilità va però vagliata anche alla stregua dei limiti oggettivi della funzione consultiva.
La Corte richiama la nozione di contabilità pubblica elaborata dalle Sezioni Riunite in sede di controllo (n. 54/CONTR/10) e dalla Sezione delle autonomie (deliberazioni n. 5/AUT/2006, n. 9/SEZAUT/2009/INPR, n. 3/SEZAUT/2014/QMIG, n. 5/SEZAUT/2022/QMIG). Da tali pronunce si evince che non rientra nella materia qualsivoglia interpretazione dell’espressione che estenda l’attività consultiva a tutti i settori dell’azione amministrativa, né qualsivoglia attività con riflessi finanziari. Rileva la sola fase discendente del procedimento, distinta da quella sostanziale antecedente.
Il quesito, in apparenza, riguarda l’utilizzo di un’entrata pubblica potenzialmente riconducibile alla contabilità pubblica. A ben vedere, però, l’oggetto non concerne l’utilizzo dei proventi, poiché il pontile non è ricompreso nel novero delle opere di urbanizzazione primaria stabilito dall’art. 4, comma 1, lett. b), legge n. 847/1964. Il quesito investe, a monte, la stessa qualificabilità del pontile come opera di urbanizzazione primaria. La valutazione sulla finanziabilità è solo un posterius logico rispetto alla questione di fondo.
La Corte osserva che il parere richiesto investirebbe la tassatività dell’elencazione legislativa e la plausibilità di assimilare i pontili agli spazi di sosta e parcheggio. Stabilire se un pontile sia classificabile per via estensiva quale opera di urbanizzazione primaria implica una valutazione sulla coerenza di tale tipologia con l’interesse pubblico al corretto assetto del territorio.
Richiamando la Corte cost. n. 336/2005, la Sezione rileva che la scelta di inserire le infrastrutture tra le opere di urbanizzazione primaria esprime un principio fondamentale della legislazione urbanistica, di competenza statale. Qualificare talune opere non è materia di contabilità pubblica, bensì rientra nella materia del governo del territorio. La scelta su quali interventi includere tra le opere di urbanizzazione è prerogativa del legislatore. L’operazione ermeneutica richiesta trasmoderebbe in un’attività spettante ad altri organi. La richiesta è pertanto dichiarata inammissibile sotto il profilo oggettivo.
Nota della Redazione
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