Ricognizione partecipate e nozione sostanziale di controllo pubblico (Corte dei Conti Sez. contr. Emilia-Romagna n. 72 del 24.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il controllo pubblico su una società a partecipazione pubblica, ai sensi degli artt. 2, c. 1, lett. b) ed m), e 2359 c.c., ricorre ogni qualvolta una o più amministrazioni pubbliche dispongano, in assemblea ordinaria, della maggioranza dei voti esercitabili. Tale presunzione di controllo è superabile solo con la prova di un’influenza dominante del socio privato, da valutarsi secondo un criterio sostanziale, non essendo rilevante l’assenza di patti parasociali o di vincoli statutari. La qualificazione di una società come “a controllo pubblico” impone l’applicazione integrale del regime vincolistico del T.U.S.P., ivi inclusi i tetti ai compensi degli amministratori di cui all’art. 4, c. 4, D.L. n. 95/2012, richiamato dall’art. 11, c. 7, D.Lgs. n. 175/2016. L’amministrazione che non abbia sostenuto un costo nel 2013 può individuare un parametro diverso solo a fronte della dimostrazione di vicende modificative che abbiano ampliato l’attività societaria o la complessità della governance, nei termini precisati dalla Sezione delle Autonomie.
Il Fatto
Il Comune di Faenza ha trasmesso alla Sezione regionale di controllo la deliberazione consiliare n. 81 del 22 dicembre 2025, recante la revisione periodica delle partecipazioni societarie detenute al 31 dicembre 2024, ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016. Il provvedimento, corredato del piano di revisione e della relazione sulla attuazione dei precedenti piani di razionalizzazione, riguarda un perimetro di ventitré partecipazioni, di cui undici dirette e dodici indirette. L’esame della Sezione si concentra, in particolare, sulla corretta qualificazione del controllo pubblico per alcune società partecipate e sul rispetto dei limiti normativi per i compensi degli organi amministrativi, già oggetto di rilievi in precedenti pronunce nei confronti dell’ente e di altri enti soci.
La Motivazione della Corte
La Sezione ricostruisce preliminarmente la nozione di controllo pubblico, richiamando la propria deliberazione n. 163/2025/PAR e l’orientamento delle Sezioni riunite in sede di controllo (del. n. 11/SSRRCO/QMIG/19). Il collegio afferma che la partecipazione maggioritaria di una o più amministrazioni pubbliche, considerate come soggetto unitario, integra la fattispecie dell’art. 2359, n. 1, c.c., ponendo una presunzione di controllo che può essere superata solo dalla prova dell’influenza dominante del socio privato. Tale prova non può fondarsi sulla mera assenza di patti parasociali o sull’assenza di forme di coordinamento, dovendosi invece verificare, in concreto, l’assetto di governance e la compatibilità con il perseguimento dell’interesse pubblico che legittima la partecipazione. La Sezione precisa che la presunzione opera anche nel caso di compagine pubblica maggioritaria frazionata, come confermato dalla giurisprudenza amministrativa (Consiglio di Stato, nn. 3880/2023 e 5289/2025; n. 436/2026) e contabile (del. n. 128/2021 della Sezione Piemonte).
Applicando tali principi, la Sezione accerta la ricorrenza del controllo pubblico su START Romagna S.p.A., società a maggioranza pubblica, nonostante l’ente l’abbia classificata come non a controllo, e invita il comune a promuovere una coerente riqualificazione secondo gli indirizzi richiamati. Esamina altresì la posizione di SAPIR S.p.A., ribadendo che la modifica statutaria che subordina la nomina dell’organo amministrativo alla maggioranza dei due terzi non vale ad escludere il controllo pubblico in presenza di una compagine pubblica maggioritaria e frammentata, rilevando come l’assetto configuri “maggioranze precostituite” che piegano lo strumento societario a finalità eccentriche rispetto al T.U.S.P. (cfr. del. n. 170/2025/VSGO).
Con riferimento ai compensi degli organi amministrativi, la Sezione verifica il rispetto del limite dell’80% del costo complessivo sostenuto nel 2013 (art. 4, c. 4, D.L. n. 95/2012; art. 11, c. 7, T.U.S.P.). Rileva il superamento del parametro per Ravenna Holding S.p.A. (per € 13.544,00) e per START Romagna S.p.A. (per € 17.102,60), disponendo la trasmissione degli atti alla Procura regionale. Per l’Agenzia Mobilità Romagnola – A.M.R. S.r.l., la Sezione richiama il recente principio della Sezione delle Autonomie (del. n. 9/2026/QMIG), invitando l’ente a dimostrare l’eventuale ricorrenza di vicende modificative che giustifichino l’adozione di un parametro diverso da quello storico, considerata la costituzione della società nel 2017 quale evoluzione della precedente “Ambra S.r.l.”. Inoltre, l’ente è invitato a integrare l’analisi dei costi di funzionamento per diverse società (A.M.R., Angelo Pescarini, Romagna Tech, Faventia Sales, Sfera, Acquedotto Valle del Lamone, IF Imola Faenza Tourism Company), a conformare gli statuti sociali alle prescrizioni dell’art. 11, c. 3, T.U.S.P. (Ravenna Entrate, ASER, Start Romagna) e a dare conto dell’adeguamento alle regole sul reclutamento del personale ex art. 19, c. 2, T.U.S.P. (Angelo Pescarini, Acquedotto Valle del Lamone).
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Nota della Redazione
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