Contributi emittenti radiofoniche, irregolarità contributiva INPGI azzera il punteggio (TAR Lazio n. 14804 del 11.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di contributi alle emittenti radiofoniche locali, l’azzeramento del punteggio relativo alla voce dei giornalisti dipendenti è legittimo quando l’Amministrazione fondi la determinazione sull’accertata irregolarità contributiva previdenziale INPGI risultante da certificazione acquisita agli atti e riferita alla data di presentazione della domanda. I provvedimenti favorevoli rilasciati da amministrazioni diverse, per procedimenti autonomi e non collegati, non sono idonei a superare il contrario accertamento previdenziale, in assenza di documentazione di segno opposto. Il riconoscimento del punteggio nella graduatoria provvisoria non ingenera alcun legittimo affidamento, avendo natura meramente endoprocedimentale e essendo fisiologicamente suscettibile di modifica all’esito dell’istruttoria definitiva.

Il Fatto

La ricorrente, titolare di un’emittente radiofonica locale, partecipa al procedimento per la concessione dei contributi previsti dall’art. 52, comma 18, legge n. 448/2001 per l’annualità 2015. Nella graduatoria provvisoria del giugno 2017 le viene riconosciuto il punteggio relativo ai giornalisti dipendenti, in seguito azzerato dall’Amministrazione con determinazione del 7 agosto 2017.

Il provvedimento viene impugnato e il Tribunale, con precedente pronuncia, ne accerta il difetto di motivazione, ordinando all’Amministrazione di rinnovare il potere. In sede di riesercizio, il Ministero, con nota del 14 febbraio 2025, conferma il mancato riconoscimento del punteggio, ritenendo accertata la mancata regolarità contributiva alla data della domanda. La ricorrente impugna tale atto, unitamente al presupposto decreto, deducendo vizi di istruttoria e motivazione, sviamento di potere e lesione dell’affidamento.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale rigetta il ricorso, esaminando congiuntamente i motivi in quanto strettamente connessi. La questione centrale riguarda la sufficienza della motivazione adottata in sede di riesercizio del potere e la rilevanza dei riconoscimenti favorevoli ottenuti dalla ricorrente presso altre amministrazioni.

Quanto al primo profilo, il Collegio osserva che l’Amministrazione ha compiutamente esplicitato le ragioni in fatto e in diritto, individuandole nella mancanza della regolarità contributiva INPGI alla data di presentazione della domanda, come risultante dalla certificazione acquisita e valorizzata quale elemento decisivo. Ne consegue l’insussistenza dei dedotti vizi di difetto di istruttoria e di motivazione.

Il Tribunale esclude poi che i provvedimenti favorevoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri possano superare il contrario accertamento previdenziale: si tratta di procedimenti autonomi e non collegati, privi di rapporto di presupposizione o necessaria interferenza, rispetto ai quali la ricorrente non oppone idonea documentazione di segno opposto.

Il Collegio reputa irrilevante la dedotta esistenza di piani di rateizzazione: il motivo è nuovo, introdotto solo con memoria e dunque inammissibile; inoltre le rateizzazioni riguardavano le annualità 2016 e 2017, mentre nessun piano risulta riferito all’annualità 2015 oggetto del giudizio.

Da ultimo, non è configurabile la lesione del legittimo affidamento. Il punteggio riconosciuto nella graduatoria provvisoria ha natura endoprocedimentale e resta suscettibile di modifica; il Ministero ha acquisito la certificazione attestante l’irregolarità solo il 9 giugno 2017 e ha legittimamente rideterminato il punteggio in sede di approvazione della graduatoria definitiva. Il ricorso è respinto, con condanna della ricorrente alla rifusione delle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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