Transito nei ruoli civili della Difesa e obbligo di motivare la sede (TAR Puglia n. 1478 del 10.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento di transito del militare giudicato non idoneo al servizio incondizionato nei ruoli civili del Ministero della Difesa, la determinazione della sede di prima assegnazione non è espressione di discrezionalità insindacabile. L’Amministrazione deve motivare in modo specifico e comprensibile la scelta compiuta, dando conto dell’effettiva necessità di quella determinata sede e dell’inesistenza di opzioni meno penalizzanti per il dipendente. I criteri degli Annessi alla circolare ministeriale vanno letti in modo sistematico e non atomistico, valorizzando le possibilità di deroga previste per le gravi situazioni personali e per le esigenze di elevata protezione sociale. Il transito non è assimilabile a una nuova assunzione, ma postula la continuità del rapporto di impiego, con la conseguenza che gli atti che ne regolano la sede sono sindacabili dal giudice amministrativo. La prevalenza dell’interesse pubblico alla distribuzione del personale sul territorio non esonera dall’obbligo motivazionale dell’art. 3, l. n. 241/1990.
Il Fatto
Il ricorrente, arruolato nell’Aeronautica Militare, veniva giudicato dalla competente Commissione Medica Ospedaliera permanentemente non idoneo al servizio incondizionato e idoneo all’impiego nelle corrispondenti aree funzionali del personale civile del Ministero della Difesa. Chiedeva quindi di transitare in tali aree e presentava domanda per la sede di prima assegnazione.
La Direzione Generale per il Personale Civile respingeva l’istanza relativa alla sede richiesta e individuava una sede diversa, non insistente nella regione di ultimo servizio. Il ricorrente impugnava la nota di convocazione presso l’Accademia Aeronautica con inquadramento nell’Area Funzionari, deducendo difetto di istruttoria, carenza di motivazione e violazione dell’art. 21 della legge n. 104/1992.
La Motivazione della Corte
Il Collegio premette il quadro normativo: l’art. 930 del d.lgs. n. 66/2010, il D.M. 18 aprile 2002 e la circolare del Ministero della Difesa n. 51229 del 25 luglio 2023, il cui art. 7 demanda la determinazione della sede ai criteri degli Annessi. L’Annesso 3, applicabile al personale dell’Aeronautica, privilegia l’ente di ultimo servizio e, in subordine, la regione di servizio o quelle limitrofe, ma prevede anche ipotesi di deroga per gravi situazioni personali e per particolari esigenze di elevata protezione sociale.
Secondo il Tribunale, l’interesse pubblico a una funzionale distribuzione del personale sul territorio è in linea generale prevalente su quello privato del dipendente. Ciò non esime però l’Amministrazione da una motivazione espressa, univoca e comprensibile ai sensi dell’art. 3, l. n. 241/1990, tanto più necessaria quanto più gli atti incidono sulla sfera personale, familiare ed economica di persone con problematiche di salute, già mature e con famiglia. Il transito, richiamando Cons. Stato, Sez. II, n. 8136 del 21 settembre 2022, non è assimilabile a una nuova assunzione e postula la continuità del rapporto di impiego.
Il Collegio richiama poi il T.a.r. Lazio Roma, I-bis, n. 9606 del 20 maggio 2025, che in vicenda analoga aveva censurato la motivazione ministeriale per non avere considerato le esigenze di salute e le difficoltà economiche dell’istante, e il T.a.r. Lazio Roma, I-bis, n. 176 del 7 gennaio 2025, che aveva escluso l’insindacabilità dell’operato amministrativo. Le difficoltà economiche possono integrare il requisito delle esigenze di elevata protezione sociale.
Il Tribunale fissa quindi lo standard motivazionale interpretando l’Annesso 3 in rapporto all’intera circolare e agli altri Annessi, per evitare ingiustificate disparità di trattamento. La lettura sistematica impone di valorizzare le possibilità di deroga e di intendere l’esigenza di ripianare le carenze organiche come copertura di posizioni effettivamente libere, senza comprimere l’interesse a privilegiare la sede di ultimo servizio o regioni limitrofe. La nota M_D MSTAT del 5 giugno 2024, applicabile secondo il principio del tempus regit actum, conferma questa linea ermeneutica.
Gli atti impugnati risultano pertanto inidoneamente motivati, non dando conto della necessità di quella specifica sede e dell’inesistenza di opzioni meno penalizzanti. Il ricorso è accolto nei limiti di cui in motivazione, con annullamento in parte qua e obbligo di riedizione del potere secondo le prescrizioni conformative. Le spese sono compensate.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.