Sopravvenuta carenza di interesse e improcedibilità del ricorso nel payback dispositivi medici (TAR Lazio n. 3776 del 27.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, dichiarata in modo univoco dalla parte ricorrente prima dell’udienza, determina l’improcedibilità del ricorso e dei motivi aggiunti per sopravvenuto difetto di interesse. Il giudice, in omaggio al principio dispositivo, non può che prendere atto della sopravvenienza e pronunciare la relativa declaratoria ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. La satisfazione extraprocessuale della pretesa, ancorché realizzata in misura ridotta rispetto a quella contestata, esaurisce l’interesse alla pronuncia di merito. La particolarità delle questioni sottostanti giustifica la compensazione integrale delle spese di lite.
Il Fatto
Una società fornitrice di dispositivi medici impugnava davanti al TAR Lazio il decreto dirigenziale della Regione Liguria con cui erano stati individuati i ripiani per il superamento del tetto di spesa degli anni 2015-2018, unitamente agli atti ministeriali presupposti e alla nota regionale di diniego all’accesso. Con i motivi aggiunti la società reiterava le censure e chiedeva l’accertamento del diritto alla ostensione documentale.
Nelle more del giudizio, con atto depositato il 29 dicembre 2025, la ricorrente dichiarava la sopravvenuta carenza di interesse alla definizione nel merito, avendo pagato le quote asseritamente dovute nella misura ridotta stabilita dal decreto legge n. 95/2025. Il pagamento era attestato dalla Regione con proprio decreto dirigenziale del 14 novembre 2025.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva che la parte ricorrente ha dichiarato in modo univoco di non avere più interesse alla decisione di merito. La satisfazione della pretesa è avvenuta mediante il pagamento delle somme nella misura ridotta prevista dal decreto legge n. 95/2025, circostanza confermata dal provvedimento regionale di attestazione.
A fronte di tale dichiarazione, il giudice amministrativo non può che prendere atto dell’improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse. La decisione si fonda sul principio dispositivo che governa il processo amministrativo e trova la sua base normativa nell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., che impone la declaratoria in conformità.
Il Collegio richiama sul punto un consolidato indirizzo del giudice di appello, citando Consiglio di Stato sez. II, 07 febbraio 2022, n. 867 e Consiglio di Stato sez. II, 09 agosto 2021, n. 5813. Da tali precedenti si evince che la sopravvenienza dell’interesse elide l’esigenza di una pronuncia di merito, non essendo più utile al ricorrente la decisione sulla legittimità degli atti impugnati.
Sotto il profilo delle spese di lite, il Collegio ritiene nondimeno di disporne l’integrale compensazione tra le parti. La scelta è sorretta dall’esito della controversia e dalla particolarità delle questioni sottostanti il giudizio, che giustificano una deroga alla regola della soccombenza. La sentenza è eseguita dall’autorità amministrativa.
Nota della Redazione
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