Motivazione postuma inammissibile e divieto di integrazione giudiziale dell’atto amministrativo (TAR Sicilia n. 4126 del 17.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
La legittimità del provvedimento amministrativo va valutata esclusivamente alla stregua della motivazione concretamente addotta dall’amministrazione nel momento in cui lo adotta. Le ragioni che l’amministrazione illustra per la prima volta in giudizio, fondate su elementi istruttori non trasfusi nell’atto, integrano una motivazione postuma e sono inammissibili. L’assenza di motivazione impedisce al destinatario di comprendere le ragioni dell’azione amministrativa e di esercitare il diritto di difesa. Il giudice non può colmare il deficit motivazionale con il materiale istruttorio successivamente recuperato dall’amministrazione.

Il Fatto

La società ricorrente gestisce un poliambulatorio con diverse branche specialistiche, già autorizzate dall’Azienda Sanitaria. Nel dicembre 2020 presenta istanza per il solo cambio del direttore sanitario. A seguito di richiesta verbale integra la documentazione. L’amministrazione, invece di limitarsi al cambio richiesto, autorizza soltanto alcune branche ed esclude implicitamente le altre già autorizzate.

La società impugna il provvedimento dell’Azienda Sanitaria prot. 95603 del 27.7.2021, lamentando l’omessa comunicazione di avvio del procedimento, l’eccesso di potere per falsità del presupposto, il difetto di motivazione e la violazione di legge. L’Azienda eccepisce in via preliminare la tardività del ricorso e chiede il rigetto nel merito.

La Motivazione della Corte

In rito, il Tribunale esamina l’eccezione di irricevibilità e la ritiene infondata. Il ricorso risulta notificato il 2.11.2021; il provvedimento è stato consegnato il 30.08.2021. Il termine finale coincideva con il 2.11.2021, poiché il 30.10.2021 cadeva di sabato, il 31.10.2021 di domenica e il 1.11.2021 era festivo, ai sensi dell’art. 155 c.p.c. Il richiamo alla legge n. 260/1949 e alle successive modifiche conferma il computo.

Nel merito il ricorso è fondato. Il Collegio rileva il vizio di motivazione del provvedimento impugnato: dal suo testo non è dato comprendere in base a quale criterio l’Azienda abbia autorizzato solo alcune branche, escludendo quelle già autorizzate. L’assenza totale di motivazione impedisce di conoscere le ragioni dell’atto e comprime il diritto di difesa della ricorrente.

L’amministrazione, solo in sede giudiziale, sostiene per la prima volta che il provvedimento deriva da un’attività ispettiva e dalla comunicazione delle branche operative inviata dalla ricorrente il 12.07.2021, dalla quale sarebbe emersa la mancanza dei requisiti per alcune specialità. Tali prospettazioni integrano una motivazione postuma (cfr. Consiglio di Stato, Sez. VI, 20.12.2021, n. 8449) basata su elementi di fatto nuovi, di cui non è possibile tenere conto (cfr. T.A.R. Lazio Roma, Sez. II ter, 26.04.2024, n. 8243).

La legittimità dell’atto va vagliata al metro dell’unica motivazione addotta. L’amministrazione non può recuperare in giudizio ragioni istruttorie non manifestate nel provvedimento, che non valgono come integrazione postuma. L’accoglimento della censura, di natura assorbente, preclude l’esame delle ulteriori doglianze.

Il provvedimento è quindi annullato, con salvezza degli ulteriori provvedimenti dell’amministrazione. Le spese sono compensate in ragione della peculiarità della fattispecie.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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