Ottemperanza al giudicato e nomina del commissario ad acta (TAR Toscana n. 1431 del 05.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo accerta l’incompleta esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del giudice ordinario e ordina all’amministrazione di dare integrale adempimento entro un termine perentorio. Decorso inutilmente il termine dilatorio di centoventi giorni di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997, è legittima la nomina di un commissario ad acta per l’esecuzione in via sostitutiva. L’accertata inerzia dell’amministrazione rispetto agli obblighi nascenti dal giudicato integra il presupposto dell’ottemperanza e giustifica la condanna alle spese con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Il Fatto
Con sentenza n. 146 del 26 aprile 2023 il Tribunale di Arezzo, sezione lavoro, aveva accertato il diritto della ricorrente a usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui tramite la carta elettronica del docente e aveva condannato il Ministero al pagamento delle annualità omesse, oltre interessi dal dovuto al saldo. La sentenza, notificata il 3 maggio 2023, era passata in giudicato, come certificato dal funzionario giudiziario il 29 maggio 2024.
Ritenendo che il Ministero non avesse dato esecuzione al giudicato per la parte relativa alla sorte capitale e agli interessi, mentre i compensi professionali erano già stati corrisposti, la ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza innanzi al TAR, chiedendo l’accertamento dell’inadempimento e la nomina di un commissario ad acta. L’amministrazione non si è costituita.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha verificato il presupposto dell’ottemperanza, ossia la mancata o incompleta esecuzione del giudicato. Dagli atti non risulta che il Ministero abbia adempiuto alla parte della sentenza che accerta il diritto al beneficio della carta docente e condanna al pagamento delle relative annualità, oltre interessi.
Il TAR ha altresì constatato il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, come modificato dall’art. 44, comma 3, del d.l. n. 269/2003. L’inerzia dell’amministrazione, protratta oltre tale termine, integra il presupposto per l’esecuzione sostitutiva.
Ne consegue che l’adempimento degli obblighi nascenti dal giudicato non è stato completo: non risulta eseguita la parte relativa all’accertamento del diritto e alla condanna al pagamento. Il ricorso è pertanto fondato e va accolto, con dichiarazione dell’obbligo del Ministero di dare esecuzione al giudicato.
Il Collegio ha assegnato all’amministrazione il termine di trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della decisione per provvedere all’esecuzione. Ha quindi nominato commissario ad acta il Direttore generale dell’Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero, con facoltà di delega, affinché, decorso infruttuosamente tale termine, provveda agli adempimenti occorrenti nel successivo termine di sessanta giorni.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in € 800,00, oltre IVA e CAP, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario, unitamente al rimborso del contributo unificato.
Nota della Redazione
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