Oneri di urbanizzazione, no alla rivalutazione Istat sui debiti di valuta (TAR Lazio n. 3346 del 23.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il contributo per oneri di urbanizzazione convenuto tra il Comune e il concessionario costituisce un’obbligazione di valuta, soggetta al principio nominalistico di cui all’art. 1277 cod. civ., con la conseguenza che sulla somma dovuta maturano gli interessi legali dalla data del dovuto sino al saldo, ma non compete al Comune la rivalutazione monetaria secondo i coefficienti Istat. La pretesa rivalutazione presuppone la prova del maggior danno ex art. 1224, comma 2, cod. civ., che il Comune deve offrire in giudizio e che non può desumersi dal solo decorso del tempo o dal richiamo ai Prezziari regionali. La mancata esecuzione diretta delle opere di urbanizzazione a scomputo, in assenza della convenzione integrativa, non determina alcuna novazione dell’obbligazione pecuniaria in obbligazione di fare e non trasforma il debito di valuta in debito di valore.
Il Fatto
Una società, subentrata a un precedente assegnatario di diritti edificatori nel Piano di Zona “B47 La Storta Stazione”, aveva stipulato con il Comune una convenzione che quantificava la quota di oneri di urbanizzazione dovuta per la volumetria residenziale e per quella non residenziale, da versare prima del rilascio del permesso di costruire, salvo esecuzione diretta delle opere a scomputo.
Nel corso degli anni il progetto del secondo stralcio funzionale non viene mai approvato in via definitiva e la convenzione integrativa non viene mai sottoscritta. Il Comune, preso atto dell’impossibilità di procedere a scomputo, chiede il pagamento pro quota degli oneri, applicando un coefficiente di rivalutazione Istat dal 2011 al 2024. La società impugna la richiesta e la successiva determinazione dirigenziale, contestando il metodo di calcolo, la rivalutazione e il diniego della rateizzazione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto il tema del difetto di interesse sollevato dal Comune, secondo cui il pagamento della prima rata avrebbe comportato acquiescenza. L’eccezione è respinta: la mera conformazione a un atto esecutivo non equivale a rinuncia all’impugnazione, che deve risultare in modo chiaro e irrefutabile. Non ricorrono quindi gli estremi della cessazione della materia del contendere, salvo che per il capo relativo alla rateizzazione, ormai soddisfatto.
Sul merito, il Collegio respinge le censure relative alla base di calcolo. La convenzione vincola anche la società e il Comune si è limitato ad applicare i criteri convenzionali, rapportandoli alle volumetrie effettivamente assentite con il titolo edilizio. La contestazione della società, secondo cui non sarebbe dovuto l’importo afferente alla volumetria non residenziale, non regge: il permesso di costruire ha assentito, sia pure in misura minima, anche una quota di quella volumetria.
Il secondo motivo è invece accolto. La rivalutazione Istat non è dovuta, perché le somme convenute costituiscono un debito di valuta e non un debito di valore. Il Comune non ha assolto l’onere di provare il maggior danno ex art. 1224, comma 2, cod. civ., essendosi limitato a un riferimento generico all’incremento dei valori. In termini è richiamata la giurisprudenza amministrativa, secondo cui il debito di valuta derivante da obbligazione convenzionalmente prevista resta soggetto al principio nominalistico.
Il Collegio esclude poi che l’impegno a eseguire le opere a scomputo abbia prodotto una novazione dell’obbligazione di dare in obbligazione di fare. Non essendo mai stata approvata la progettazione definitiva né sottoscritta la convenzione integrativa, la società non è mai stata autorizzata allo scomputo, con la conseguenza che l’obbligazione pecuniaria originaria non si è estinta e gli interessi legali restano dovuti.
Infine, sono respinte le ulteriori pretese di defalcazione relative alle somme già versate e alla differenza derivante dall’applicazione della normativa regionale. Il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti, affetti da invalidità derivata, sono accolti in parte, con annullamento parziale degli atti impugnati e compensazione delle spese per soccombenza reciproca.
Nota della Redazione
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