Illegittima l’ordinanza sindacale contingibile e urgente che sospende i lavori per un impianto di telecomunicazioni a causa di proteste (TAR Sardegna n. 681 del 16.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
I provvedimenti contingibili e urgenti adottati dal Sindaco ai sensi dell’art. 54, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000 costituiscono strumenti extra ordinem, a contenuto atipico e carattere temporaneo, legittimamente esercitabili solo in presenza dei presupposti della contingibilità e dell’urgenza, dell’impossibilità di fronteggiare altrimenti il pericolo e della indicazione del limite temporale di efficacia. Tali presupposti non ricorrono quando la sospensione dei lavori di realizzazione di un’infrastruttura di comunicazione elettronica, già autorizzata, sia motivata esclusivamente da proteste di cittadini che non abbiano assunto proporzioni tali da arrecare seri pericoli per l’ordine e la sicurezza pubblica, potendo l’Amministrazione fronteggiare la situazione con gli ordinari rimedi offerti dall’ordinamento. In caso di impugnazione di ordinanze ex art. 54 cit., sussiste la legittimazione passiva del solo Comune, con conseguente difetto di legittimazione passiva delle altre amministrazioni statali.

Il Fatto

Una società operante nel settore delle infrastrutture per telecomunicazioni aveva ottenuto, all’esito di un procedimento in conferenza di servizi corredato dai pareri favorevoli di tutte le amministrazioni coinvolte, l’autorizzazione alla realizzazione di un impianto nel Comune di Guasila, opera finanziata con fondi PNRR. Iniziato i lavori, il Sindaco aveva disposto una prima sospensione per sessanta giorni a seguito del dissenso manifestato da alcuni cittadini e, decorso il termine, aveva reiterato la sospensione per ulteriori due periodi, da ultimo con l’ordinanza n. 27 dell’11.12.2025, motivata con l’esistenza di un sit-in di protesta e con la necessità di evitare turbative dell’ordine pubblico. La società aveva impugnato gli atti, deducendo la violazione della normativa di settore e l’insussistenza dei presupposti per l’esercizio del potere di ordinanza contingibile e urgente.

La Motivazione della Corte

Il TAR ha preliminarmente accolto l’eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dal Ministero dell’Interno, richiamando il consolidato orientamento secondo cui, nelle ipotesi di impugnazione delle ordinanze adottate ex art. 54 del d.lgs. n. 267/2000, l’imputazione giuridica allo Stato degli effetti dell’atto ha natura meramente formale, restando il Sindaco incardinato nel complesso organizzativo dell’ente locale. Ha quindi disposto l’estromissione dal giudizio del Ministero.

Nel merito, il Collegio ha ricordato che le ordinanze contingibili e urgenti sono provvedimenti extra ordinem, la cui ratio è apprestare alla pubblica autorità strumenti per fronteggiare situazioni di eccezionale urgenza, caratterizzate dall’impraticabilità di differire l’intervento e dall’impossibilità di far fronte al pericolo con i mezzi ordinari, nel rispetto dei principi di ragionevolezza e proporzionalità. L’esercizio di tale potere richiede una compiuta istruttoria che dia conto dell’effettiva sussistenza di un concreto pericolo, non fronteggiabile con gli ordinari strumenti di amministrazione attiva.

Applicando tali principi, il TAR ha rilevato che, nella fattispecie, l’autorizzazione alla realizzazione dell’opera era valida ed efficace, in quanto mai impugnata, e che dagli atti di causa non risultava che i sit-in di protesta avessero assunto proporzioni tali da arrecare seri pericoli per l’ordine e la sicurezza pubblica. Il Sindaco avrebbe potuto e dovuto fronteggiare la situazione con i rimedi ordinari, come l’intervento delle forze dell’ordine, anziché bloccare l’esecuzione di un’opera pubblica finanziata con fondi PNRR, reiterando l’uso inappropriato dello strumento extra ordinem.

Il ricorso è stato pertanto accolto, con l’annullamento dell’ordinanza sindacale impugnata per carenza dei presupposti di cui all’art. 54, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000, e con la compensazione per metà delle spese di lite, condannando il Comune alla rifusione della restante parte.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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