Ottemperanza per la carta docente: giudicato del giudice del lavoro e commissario ad acta (TAR Lombardia n. 2721 del 29.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La domanda di ottemperanza è ammissibile e fondata quando l’Amministrazione non abbia dato esecuzione a una sentenza passata in giudicato entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997. Il giudice dell’ottemperanza accoglie il ricorso e assegna all’Amministrazione un termine per adempiere, disponendo fin da subito la nomina di un commissario ad acta per il caso di persistente inottemperanza, con facoltà di ricorrere al pagamento in conto sospeso ai sensi dell’art. 14, comma 2, cit., e senza diritto a compenso per il commissario, trattandosi di attività rientrante nei compiti istituzionali.
Il Fatto
La ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale di Busto Arsizio – Sezione Lavoro la declaratoria del diritto alla carta elettronica del docente per gli anni scolastici dal 2019/2020 al 2023/2024, con condanna dell’Amministrazione a metterle a disposizione il beneficio. La sentenza, notificata in data 12 giugno 2025, era passata in giudicato, come attestato dalla Cancelleria del giudice del lavoro il 15 novembre 2025.
Nonostante il decorso infruttuoso del termine di centoventi giorni dalla notifica del titolo esecutivo, l’Amministrazione non aveva dato esecuzione alla pronuncia. La docente ha quindi proposto ricorso per ottemperanza dinanzi al TAR Lombardia, chiedendo la condanna dell’Amministrazione e, in via subordinata, la nomina di un commissario ad acta.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha accertato la rituale notifica della sentenza del giudice del lavoro e il suo passaggio in giudicato, nonché l’inutile decorso del termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 per l’esecuzione spontanea dei provvedimenti giurisdizionali comportanti obblighi di pagamento. Ha quindi ritenuto il ricorso fondato.
Il Collegio ha disposto che il Ministero dell’Istruzione e del Merito dia completa esecuzione alla sentenza entro novanta giorni dalla comunicazione della decisione, riconoscendo il beneficio della carta elettronica del docente.
Per l’ipotesi di persistente inottemperanza, il TAR ha nominato sin da ora il Direttore generale della Ragioneria territoriale dello Stato di Varese quale commissario ad acta, con il compito di porre in essere tutti gli atti necessari entro sessanta giorni dalla richiesta della parte interessata. Al commissario è stata riconosciuta la facoltà di ricorrere ai capitoli di bilancio destinati ai pagamenti in questione e all’istituto del pagamento in conto sospeso, ai sensi dell’art. 14, comma 2, del citato decreto.
Il Collegio ha infine precisato che, trattandosi di funzioni affidate a un dipendente pubblico preposto alla gestione della spesa e rientranti nei suoi compiti istituzionali, non spetta alcun compenso al commissario ad acta. Le spese di lite sono state poste a carico dell’Amministrazione soccombente, liquidate in euro 800,00 oltre accessori, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
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Nota della Redazione
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