Informativa antimafia annullata per omessa valutazione delle risultanze favorevoli (TAR Lazio n. 3303 del 23.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’informativa interdittiva antimafia implica una valutazione discrezionale dell’amministrazione sul pericolo di infiltrazione mafiosa, da condurre con ragionamento induttivo e probabilistico fondato su indizi gravi, precisi e concordanti. L’autorità competente deve però esaminare tutte le risultanze acquisite nel procedimento, comprese quelle fornite dagli organismi di polizia che non registrano ragioni ostative. Solo all’esito di una valutazione globale di tutte le evidenze può fondarsi il giudizio prognostico di permeabilità mafiosa. È illegittimo per difetto di istruttoria e di motivazione il provvedimento che non dia conto delle risultanze favorevoli all’interessato.

Il Fatto

La società ricorrente, iscritta al registro delle imprese dal 2014 e operante nel settore degli appalti pubblici, ha presentato il 14 febbraio 2024 istanza di iscrizione nell’Anagrafe antimafia degli esecutori. L’amministrazione ha avviato l’istruttoria, coinvolgendo la Direzione Investigativa Antimafia e la Prefettura di Caserta, allora competente per territorio.

Il procedimento si è sviluppato in modo articolato a causa di più trasferimenti della sede legale, che hanno comportato il coinvolgimento di prefetture, forze di polizia e centri operativi della D.I.A. di province diverse. Con provvedimento del 3 aprile 2025 la Struttura per la Prevenzione Antimafia del Ministero dell’Interno ha adottato l’informativa interdittiva e negato l’iscrizione, ritenendo la società sottoposta alla sfera di influenza di soggetti legati alla criminalità organizzata di matrice camorrista. La società ha impugnato il provvedimento davanti al TAR Lazio, proponendo anche motivi aggiunti.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha accolto le censure relative al difetto di istruttoria e di motivazione. Il primo motivo, con cui la ricorrente lamentava la mancata attivazione del Gruppo Interforze Centrale, è stato ritenuto inammissibile per genericità, non risultando che l’organo debba essere interessato per ogni istruttoria. Infondata è stata giudicata anche la censura sulla violazione del contraddittorio procedimentale, perché la società ha ricevuto il preavviso di rigetto, ha prodotto documentazione ed è stata ascoltata in audizione personale.

Il nucleo dell’accoglimento riguarda invece il percorso valutativo. Il Collegio ha rilevato che le argomentazioni dell’amministrazione attengono, nella forma e nella sostanza, a società diverse dalla ricorrente. Inoltre il provvedimento non tiene conto delle note delle forze di polizia depositate fin dal 2024, che per la maggior parte non registrano ragioni ostative all’iscrizione in white list: la nota del commissariato di polizia che esclude connivenze, la nota della Guardia di Finanza che esclude elementi ostativi, il riepilogo dei rapporti commerciali che conclude per l’assenza di elementi di rilievo ai fini della normativa antimafia.

Il Collegio ha poi escluso che i trasferimenti della sede legale possano, da soli, fondare il giudizio di intento elusivo. Tali vicende sono pubbliche e non sono consonanti rispetto alle note di polizia; l’amministrazione non ha considerato possibili ragioni produttive e non ha spiegato in che modo gli spostamenti abbiano potuto eludere i controlli delle diverse prefetture. La Corte ha inoltre osservato che alcuni dati richiamati dall’amministrazione appaiono risalenti o relativi a rapporti di modesto valore economico, non contestati puntualmente.

Richiamando la giurisprudenza amministrativa consolidata (Cons. Stato, sez. III, 16 giugno 2023, n. 5964; 22 maggio 2023, n. 5024; 27 dicembre 2019, n. 8882; 5 settembre 2019, n. 6105; 20 febbraio 2019, n. 1182), il Collegio ha ribadito che il pericolo di infiltrazione mafiosa richiede una prognosi assistita da attendibile grado di verosimiglianza, ma che l’autorità deve valutare tutte le risultanze, anche quelle non negative. Nella specie l’amministrazione non ha compiutamente esaminato le evidenze favorevoli. Il ricorso e i motivi aggiunti sono stati dunque accolti, con annullamento del provvedimento impugnato e salvezza degli ulteriori provvedimenti, mentre le spese sono state compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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