Studio d’artista e vincolo indiretto: sindacato del giudice e obbligo di motivazione (TAR Sicilia n. 1518 del 24.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il vincolo sullo studio d’artista di cui all’art. 51 d.lgs. n. 42/2004 presuppone che l’immobile costituisca testimonianza delle condizioni materiali del processo di formazione e azione sotteso alle opere che hanno reso celebre l’autore, non la traccia biografica della sua vita. Il luogo in cui avvengono le registrazioni non è elemento discriminante, poiché l’attività creativa può svolgersi in più luoghi senza escludere il carattere di studio d’artista della dimora. La valutazione dell’Amministrazione è sindacabile solo per manifesta irragionevolezza o errore di fatto. Il vincolo indiretto ex art. 45 d.lgs. n. 42/2004 richiede invece motivazione puntuale e verifica di proporzionalità sui singoli beni, non potendosi estendere in modo generale e indifferenziato.

Il Fatto

A seguito della successione del noto cantautore, la ricorrente acquisiva la proprietà della villa ove l’artista aveva dimorato. La Soprintendenza avviava più procedimenti di verifica dell’interesse culturale e, da ultimo, adottava il decreto con cui dichiarava la villa di interesse culturale ai sensi degli artt. 10, comma 3, lett. a), 11, comma 1, lett. b) e 13 d.lgs. n. 42/2004, qualificandola come studio d’artista e assoggettando l’area a verde a divieto assoluto di edificabilità e le pertinenze a divieto di modificabilità ex art. 45 d.lgs. n. 42/2004.

La proprietaria impugnava le comunicazioni di avvio del procedimento con ricorso principale e il decreto con motivi aggiunti, lamentando violazione dei presupposti dello studio d’artista, del principio di proporzionalità e difetto di motivazione sul vincolo indiretto.

La Motivazione della Corte

Il Collegio dichiara improcedibile il ricorso principale per sopravvenuta carenza d’interesse, essendo intervenuta la definizione del procedimento con il decreto e avendo la difesa escluso ogni residuo interesse, anche risarcitorio.

Nel merito, il Tribunale richiama la sentenza del Cons. Stato n. 4198 del 12 luglio 2011, secondo cui la norma incentra la disciplina sugli effetti del vincolo senza definirne i presupposti, e la TAR Abruzzo n. 121 del 2013, che qualifica lo studio d’artista come universitas rerum rappresentativa della vita professionale dell’artista. Il Collegio osserva che la registrazione dei brani è operazione successiva all’atto creativo e che la genesi delle opere non si esaurisce nei luoghi di incisione.

Il concetto di studio d’artista va parametrato sulla vita contemporanea: la mobilità degli artisti rende fisiologico lo svolgimento dell’attività in luoghi differenti, senza che ciò escluda il legame con la dimora. La valutazione dell’Amministrazione non è quindi irragionevole né affetta da errore di fatto, anche in ragione dei limiti del sindacato giurisdizionale sulle scelte tecniche, richiamati dalle sentenze del Cons. Stato n. 1135 del 2023 e n. 1510 del 2022.

È invece fondata la censura sul vincolo indiretto. La Soprintendenza non ha operato alcuna distinzione tra gli spazi esterni, limitandosi a un richiamo generico all’art. 45 d.lgs. n. 42/2004. Il vincolo grava su beni di difficile relazione con il luogo della ricerca artistica e non si comprende come il venir meno del loro stato attuale incida su prospettiva, luce e decoro. Occorreva, come affermato dalla TAR Toscana n. 1332 del 2022, una motivazione puntuale e la verifica dell’impossibilità di scelte meno onerose.

Il Tribunale accoglie pertanto in parte i motivi aggiunti e annulla il decreto limitatamente alla parte in cui impone il vincolo indiretto, con compensazione delle spese per reciproca soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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