Ottemperanza al giudicato sul bonus docenti e commissario ad acta (TAR Lazio n. 3248 del 20.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di ottemperanza al giudicato del giudice ordinario, ai sensi dell’art. 112, comma 2, cod. proc. amm., il ricorso è fondato quando l’amministrazione non abbia posto in essere l’attività esecutiva richiesta e non emerga dagli atti alcun elemento idoneo a dimostrare il contrario, né alcuna sopravvenienza ostativa. Grava sull’amministrazione l’onere di fornire chiarimenti sull’avvenuta esecuzione; in loro assenza, il giudice amministrativo la condanna a provvedere nel termine fissato. In caso di infruttuoso decorso del termine, va nominato un commissario ad acta e va accolta la domanda di astreinte, ove equa nel caso concreto. Le spese seguono la soccombenza.

Il Fatto

La ricorrente agisce in via di ottemperanza per conseguire l’esecuzione di una sentenza del giudice ordinario, passata in giudicato, con cui è stato riconosciuto il diritto al beneficio economico della Carta elettronica del docente, di cui all’art. 1 della legge n. 107/2015, con condanna del Ministero resistente ad accreditare gli importi per gli anni scolastici indicati nella pronuncia.

Il giudicato è munito di attestazione di conformità, è stato notificato all’amministrazione ed è passato in giudicato per mancata impugnazione nei termini, come attestato dalla cancelleria. La ricorrente deduce l’inottemperanza del Ministero. L’amministrazione si costituisce con atto di mero stile, senza chiarimenti sull’esecuzione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dall’art. 112, comma 2, cod. proc. amm., che ammette l’azione di ottemperanza per ottenere l’attuazione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario, al fine di conseguire l’adempimento dell’obbligo dell’amministrazione di conformarsi al giudicato per quanto riguarda il caso deciso.

L’attività richiesta dalla pronuncia di cui si domanda l’esecuzione — ovvero l’accreditamento del beneficio economico in favore della ricorrente per gli anni scolastici indicati — non risulta essere stata svolta. Il Tribunale rileva che negli atti di causa non emergono elementi di alcun genere che dimostrino il contrario, né sopravvenienze che consentano di valutare eventuali fattori ostativi all’esecuzione.

Di fronte alle allegazioni della ricorrente sull’inadempimento, il Ministero non ha fornito chiarimenti né indicazioni in ordine alla corretta esecuzione della sentenza. Tale silenzio è decisivo: l’amministrazione resistente non ha dimostrato l’avvenuto adempimento, con la conseguenza che la parte resistente deve essere condannata a provvedere.

Il Collegio fissa un termine di adempimento e, per l’ipotesi di infruttuoso decorso, nomina fin d’ora un commissario ad acta, individuato nel dirigente preposto alla direzione generale competente per materia, che provvederà senza facoltà di delega e senza compenso.

È altresì accolta la domanda di fissazione di astreinte, ritenuta equa nel caso di specie, con condanna del Ministero al pagamento delle penalità di mora. Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate in favore della ricorrente, con distrazione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *