Ottemperanza a sentenza del giudice del lavoro sulla carta elettronica del docente: termine di 120 giorni e commissario ad acta (TAR Sardegna n. 674 del 15.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’Amministrazione dello Stato è tenuta a completare le procedure per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali comportanti l’obbligo di pagamento di somme di denaro entro il termine perentorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, ai sensi dell’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997. Decorso infruttuosamente tale termine, il giudice dell’ottemperanza accoglie il ricorso ex artt. 112 e ss. c.p.a. e diffida l’Amministrazione a dare esecuzione al giudicato, nominando sin da subito un commissario ad acta per il caso di persistente inottemperanza, con facoltà di ricorrere all’istituto del pagamento in conto sospeso. La nomina anticipata del commissario, quale organo ausiliario del giudice, prescinde dall’accertamento di un inadempimento ulteriore rispetto al decorso del termine di legge.
Il Fatto
La ricorrente, docente a tempo determinato, aveva ottenuto dal Tribunale Ordinario di Nuoro, Sezione Lavoro, la declaratoria del diritto a percepire la somma di euro 500,00 annui a titolo di carta elettronica del docente per gli anni scolastici dal 2018/2019 al 2021/2022, con condanna del Ministero dell’Istruzione al pagamento di complessivi euro 2.000,00 oltre interessi. La sentenza era stata notificata all’Amministrazione in data 5 dicembre 2023 ed era passata in giudicato per mancata impugnazione, come attestato dalla Cancelleria.
Nonostante il decorso infruttuoso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, l’Amministrazione non aveva dato esecuzione al titolo esecutivo, limitandosi a corrispondere le spese legali. La ricorrente ha quindi adito il TAR ai sensi degli artt. 112 e ss. c.p.a. per ottenere l’ottemperanza, chiedendo la condanna dell’Amministrazione e la nomina di un commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inottemperanza.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha ritenuto il ricorso fondato, verificata la rituale notifica della sentenza del giudice del lavoro in data 5 dicembre 2023 e il suo passaggio in giudicato. Ha quindi accertato l’inutile decorso del termine di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo, condizione necessaria per l’ammissibilità dell’azione di ottemperanza per l’esecuzione delle sentenze di condanna al pagamento di somme di denaro, senza che occorresse un ulteriore atto di costituzione in mora.
La sentenza ha disposto che il Ministero dell’Istruzione e del Merito dia completa esecuzione al giudicato entro 120 giorni dalla comunicazione della decisione, o dalla sua notificazione se anteriore. Il giudice ha precisato che l’ottemperanza si realizza attraverso l’effettiva erogazione del beneficio economico, dovendo l’Amministrazione adottare tutti gli atti necessari per riconoscere la carta elettronica del docente, come indicato nella pronuncia del giudice del lavoro.
Per l’ipotesi di persistente inottemperanza, il TAR ha nominato sin da ora il commissario ad acta nella persona del Responsabile pro tempore della Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici, con facoltà di delega ad altro dirigente anche a livello territoriale. Il commissario, quale organo ausiliario del giudice, dovrà porre in essere tutti gli atti necessari entro 90 giorni dalla richiesta della parte interessata, potendo ricorrere, in caso di incapienza dei capitoli di bilancio destinati ai pagamenti, all’istituto del pagamento in conto sospeso disciplinato dall’art. 14, comma 2, del medesimo decreto.
La scelta di nominare il commissario in via immediata e contestuale all’accoglimento del ricorso risponde all’esigenza di assicurare l’effettività della tutela giurisdizionale, evitando che la parte vittoriosa debba attivare un ulteriore giudizio in caso di inadempimento. Il TAR non ha liquidato alcun compenso per le funzioni commissariali, trattandosi di dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice, e ha posto le spese del giudizio a carico della soccombente, liquidandole in misura ridotta tenuto conto del carattere seriale del contenzioso in materia di carta del docente.
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Nota della Redazione
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