Silenzio-inadempimento sul riconoscimento del titolo estero di sostegno (TAR Lazio n. 2905 del 16.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento di riconoscimento dei titoli di formazione e abilitazione dei docenti conseguiti in altro Stato membro dell’Unione europea, l’obbligo di provvedere sussiste in presenza di una formale istanza e della scadenza del termine di conclusione del procedimento, senza che rilevi l’inerzia giustificata dall’elevato numero di richieste. Il termine è desumibile dal combinato disposto dell’art. 2 della legge n. 241/1990 e dell’art. 16, commi 2 e 6, del d.lgs. n. 206/2007, e approda a un massimo di quattro mesi dalla presentazione della domanda. Spirato tale termine senza provvedimento espresso, il silenzio-inadempimento è illegittimo e il giudice ordina all’Amministrazione di provvedere, nominando per il caso di ulteriore inerzia il commissario ad acta.
Il Fatto
La ricorrente ha presentato in data 22 aprile 2025 un’istanza di riconoscimento del proprio titolo di specializzazione sul sostegno, conseguito in Spagna, ai fini dell’esercizio della professione di docente. L’Amministrazione non ha adottato alcun provvedimento entro il termine di conclusione del procedimento, desumibile dal combinato disposto degli artt. 2 della legge n. 241/1990 e 16, commi 2 e 6, del d.lgs. n. 206/2007, pari a centoventi giorni dalla presentazione dell’istanza.
La ricorrente ha quindi proposto ricorso ex artt. 31 e 117 c.p.a. per l’accertamento del silenzio-inadempimento e per l’ordine all’Amministrazione di provvedere. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito si è costituito con atto di mera forma. Alla camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026 la causa è passata in decisione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove da una premessa di ordine soggettivo. Quanto al procedimento di riconoscimento dei titoli dei docenti conseguiti in altro Stato membro, l’art. 5 del d.lgs. n. 206/2007 individua l’autorità competente nel soppresso Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, che ha assunto la denominazione di Ministero dell’Istruzione e del Merito ai sensi dell’art. 6 del d.l. n. 173/2022, convertito nella legge n. 604/2022.
Per ritenere sussistente l’obbligo di provvedere, il Tribunale richiede due soli presupposti: la presentazione di una formale istanza e la scadenza del relativo termine, senza che sia intervenuto alcun pronunciamento dell’Amministrazione. Nel caso di specie entrambi risultano integrati, poiché a fronte della domanda del 22 aprile 2025 l’Amministrazione non si è ancora pronunciata.
La violazione investe, secondo il Collegio, tanto il termine generale di trenta giorni previsto dalla legge n. 241/1990, quanto il termine specifico fissato dalla disciplina settoriale. L’art. 16, comma 6, del d.lgs. n. 206/2007 stabilisce che l’autorità competente provvede sul riconoscimento con provvedimento da adottarsi nel termine di tre mesi dalla presentazione della documentazione completa; il comma 2 del medesimo articolo prevede che entro trenta giorni dal ricevimento della domanda l’autorità accerta la completezza della documentazione e, ove necessario, richiede le integrazioni.
Dal coordinamento delle due disposizioni il Tribunale ricava un termine complessivo massimo di quattro mesi, destinato a operare in caso di richiesta delle necessarie integrazioni. Alla data di proposizione del ricorso tale termine era scaduto e non emergevano dagli atti elementi probatori contrari all’adozione del provvedimento finale, con conseguente sussistenza del silenzio-inadempimento.
Accertato l’obbligo di provvedere, il Collegio ordina al Ministero di emanare un provvedimento espresso entro centoventi giorni dalla notificazione o dalla comunicazione in via amministrativa della sentenza, tenuto conto del carattere di massa del procedimento per l’elevatissimo numero di richieste. Per il caso di persistente inadempienza nomina sin d’ora commissario ad acta il responsabile della competente articolazione ministeriale, con facoltà di delega e termine ulteriore di novanta giorni. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in favore della parte ricorrente, con distrazione al difensore dichiaratosi antistatario.
Nota della Redazione
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