Legittimo l’obbligo di esternalizzazione per i concessionari autostradali (TAR Lazio n. 2185 del 05.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
È legittima la delibera con cui l’ANAC, ai sensi dell’art. 186, comma 5, del d.lgs. n. 36/2023, specifica le modalità di calcolo delle quote di esternalizzazione anche per i concessionari autostradali, integrando i criteri dell’art. 186, comma 6. La determinazione della quota tra il 50 per cento e il 60 per cento resta rimessa alla negoziazione tra concedente e concessionario, cui i criteri dell’Autorità offrono limiti agli incrementi massimi, non vincoli rigidi. Non sussiste la dedotta violazione degli artt. 3, 41 e 76 Cost., poiché l’art. 186 del d.lgs. n. 36/2023 si distacca dal modello fisso e indistinto già censurato dalla Corte cost. n. 218/2021.
Il Fatto
La società concessionaria di tratte autostradali impugna le note con cui il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha richiesto i dati necessari all’applicazione della delibera ANAC n. 265/2023 e, quale atto presupposto, la stessa delibera, deducendone l’illegittimità sotto sei profili. In via subordinata chiede la rimessione alla Corte costituzionale dell’art. 186 del d.lgs. n. 36/2023.
La ricorrente sostiene che la propria concessione, risalente a un quadro normativo anteriore agli obblighi di gara, resti estranea all’art. 186, comma 2, e che la disciplina speciale dei concessionari autostradali escluda l’intervento regolatorio dell’Autorità.
La Motivazione della Corte
Il Collegio dichiara ammissibile il ricorso avverso la delibera ANAC quale atto presupposto delle richieste ministeriali, nonché l’intervento dell’associazione di categoria. Nel merito, respinge il primo motivo: la disposizione va letta in dimensione oggettiva, verificando quale procedura imponesse il diritto unionale al momento dell’affidamento o della proroga, a prescindere da ogni giudizio di legittimità o responsabilità. Poiché la Convenzione Unica si è perfezionata quando erano vigenti la direttiva 2004/18/CE e il d.lgs. n. 163/2006, che assoggettavano le concessioni di lavori di importo pari o superiore alla soglia comunitaria a procedure ad evidenza pubblica, la concessione risulta non conforme al diritto unionale e ricade nell’ambito applicativo della norma.
Il secondo motivo è infondato. Il comma 6 dell’art. 186 non impedisce una lettura unitaria: le modalità applicative dei criteri fornite dall’ANAC ai sensi del comma 5 possono valere anche per i concessionari autostradali, purché compatibili con il riferimento agli importi dei piani economico-finanziari. La conclusione è confermata dal parere del Cons. Stato n. 225/2024 e dalla norma di interpretazione autentica di cui all’art. 15 della legge n. 193/2024.
Il terzo motivo, relativo alla pretesa pervasività dei criteri, è respinto. Compete all’ANAC definire la traccia della negoziazione, senza annullare gli spazi di discrezionalità delle parti. I criteri non sono irrigiditi in una formulazione vincolante: le locuzioni “fino a” fissano limiti massimi agli incrementi, mentre ogni parametro può essere valorizzato a zero. Anche l’inclusione nella base di calcolo delle prestazioni svolte direttamente dal concessionario è coerente con la finalità di recupero di concorrenzialità.
Il quarto e il quinto motivo, sull’asserita preclusione dei parametri di riduzione, sono infondati: il Ministero ha richiesto anche i dati di cui al par. 3.9, e la mancata menzione nel par. 8 non osta al loro ingresso in negoziazione, restando fermo il criterio legale dell’entità degli investimenti effettuati.
Il sesto motivo è respinto. La Corte cost. n. 218/2021 censurò la misura fissa e indistinta dell’art. 177 del d.lgs. n. 50/2016; l’art. 186 configura invece una quota negoziata e modulata, calibrata sulle caratteristiche concrete della concessione. Il ricorso è respinto, con integrale compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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