Ottemperanza al giudicato davanti al TAR e spese del difensore antistatario (TAR Campania n. 2510 del 25.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza è ammissibile anche quando ha ad oggetto la sola parte della sentenza che condanna l’amministrazione al pagamento delle spese di lite, liquidate in favore del difensore della parte vittoriosa riconosciuto antistatario. La pronuncia instaura un rapporto obbligatorio diretto tra il difensore e la parte pubblica soccombente e legittima il primo a proporre autonoma azione di ottemperanza per conseguire l’utilità negata dal comportamento omissivo. Il titolo esecutivo ha valore conformativo-ordinatorio e l’amministrazione è tenuta a far conseguire concretamente il bene della vita riconosciuto dal giudice della cognizione. Decorso il termine dilatorio di centoventi giorni, l’inerzia legittima l’esecuzione in forma specifica mediante nomina del commissario ad acta e l’applicazione della penale di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a..
Il Fatto
Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte di Appello di Napoli, con la sentenza n. 3063/2020, aveva accolto la domanda dei ricorrenti e condannato il Consorzio di bonifica al pagamento di somme in loro favore, oltre rivalutazione, interessi e spese di lite liquidate in favore del difensore antistatario.
La sentenza, notificata in forma esecutiva e registrata, non veniva impugnata e passava in giudicato. Il Consorzio non eseguiva. I ricorrenti proponevano allora ricorso per ottemperanza davanti al TAR Campania, chiedendo il pagamento delle somme liquidate, la nomina di un commissario in caso di ulteriore inerzia e la condanna dell’amministrazione alla somma prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a..
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina anzitutto l’ammissibilità della domanda proposta dal difensore in proprio. Richiamando un orientamento consolidato del Tribunale e del Consiglio di Stato, afferma che il giudizio di ottemperanza è esperibile anche per la sola parte della sentenza che condanna al pagamento delle spese, quando queste siano liquidate in favore del difensore della parte vittoriosa riconosciuto antistatario.
Tale pronuncia instaura un rapporto obbligatorio diretto tra il difensore e la parte pubblica soccombente, che lo legittima a proporre per l’adempimento un autonomo giudizio. L’azione tende a far conseguire anche nei suoi riguardi tutta l’utilità scaturente dal provvedimento giurisdizionale, illegittimamente negata dall’inerzia dell’amministrazione.
Nel merito, il TAR rileva che la sentenza è passata in giudicato ed è rimasta inadempiuta. Il ricorso è ricevibile, perché depositato entro il termine perentorio di quindici giorni dalla notifica, e ammissibile, perché è decorso il termine dilatorio di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996. L’onere di provare l’avvenuto pagamento grava sull’amministrazione, che non lo ha assolto.
Il titolo esecutivo ha un immediato valore conformativo-ordinatorio. Il Collegio ordina pertanto l’integrale esecuzione nel termine di sessanta giorni e, in caso di ulteriore inerzia, nomina commissario ad acta il Direttore Generale per il Governo del Territorio della Regione Campania. Accoglie anche la domanda di condanna alla somma ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., parametrata agli interessi legali dalla notifica all’adempimento o all’insediamento del commissario.
Quanto alle spese del giudizio, il TAR distingue: sono dovute solo quelle funzionali all’introduzione dell’ottemperanza — pubblicazione, esame, notifica, registrazione, diritti e spese di diffida — mentre non sono dovute quelle di precetto o relative a procedure esecutive non satisfattive, in quanto frutto di libera scelta del creditore.
Nota della Redazione
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