Elusione del giudicato e reviviscenza della VIA nel vincolo espropriativo (TAR Sicilia n. 2493 del 31.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
La riapposizione del vincolo preordinato all’esproprio su aree già investite da un giudicato di annullamento è illegittima per elusione del giudicato ove l’amministrazione non compia una nuova istruttoria puntuale e non esprima una motivazione rafforzata, dando conto delle ragioni che superano il vincolo conformativo. La comunicazione di avvio del procedimento espropriativo deve essere indirizzata al proprietario effettivo ove l’amministrazione ne abbia conoscenza certa, non rilevando la mera risultanza catastale superata da una formale comunicazione. La pubblicazione all’albo pretorio ha efficacia solo suppletiva e non surroga la comunicazione diretta. L’atto che si limiti a riaffermare l’attualità dell’interesse pubblico senza aggiornare la verifica di ottemperanza alle prescrizioni di una VIA risalente è viziato e impone il rinnovo o l’aggiornamento della valutazione ambientale.

Il Fatto

La ricorrente, proprietaria di due particelle catastali site nel territorio comunale, ha impugnato la delibera consiliare con cui è stato apposto il vincolo preordinato all’esproprio per la realizzazione della variante alla strada statale, unitamente alle note della società concessionaria e agli atti di avvio del procedimento. I fondi erano già stati interessati da un precedente giudizio, definito con sentenza di annullamento del 2022, che aveva accertato vizi di istruttoria e di motivazione.

La ricorrente ha dedotto la violazione delle garanzie partecipative, la lesione del giudicato formatosi sulla precedente pronuncia, l’assenza di una nuova valutazione ambientale e l’eccessivo consumo di suolo agricolo. Si sono costituiti il Comune e la concessionaria, contestando le censure; un’associazione ambientalista è intervenuta ad adiuvandum.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina anzitutto l’intervento ad adiuvandum, ritenendolo ammissibile: l’associazione agisce in attuazione delle proprie finalità statutarie, il suo interesse è riflesso rispetto a quello della ricorrente e non introduce un autonomo thema decidendum, come richiesto dal consolidato orientamento (Cons. Stato, Ad. Plen. n. 3 del 2017; Cons. Stato, Sez. IV, n. 1401 del 2025).

Accolta è invece l’eccezione di difetto di legittimazione passiva del Ministero. In forza dell’art. 4 D.L. n. 32/2019 e della convenzione di concessione, la società concessionaria opera in piena autonomia ed è espressamente esonerato il concedente da ogni responsabilità; il Ministero è pertanto estromesso dal giudizio.

Nel merito, la censura sulla partecipazione è fondata. L’art. 3, comma 2, d.P.R. n. 327/2001 impone l’uso dei dati catastali, ma la clausola di salvezza obbliga a comunicare al proprietario reale ove l’amministrazione abbia acquisito notizia certa dell’effettiva titolarità. Nel caso concreto una comunicazione formale aveva reso nota la modifica dominicale prima dell’avvio del procedimento. Il Comune, tuttavia, ha continuato a fare affidamento su una visura catastale ormai superata, omettendo ogni comunicazione alla proprietaria effettiva. La pubblicazione all’albo pretorio ha efficacia meramente suppletiva e non surroga la comunicazione diretta (Cons. Stato, Sez. IV, n. 4913/2017). È inconferente il richiamo all’art. 21-octies, comma 2, legge n. 241/1990, poiché la ricorrente non ha potuto presentare osservazioni.

Fondata è pure la censura di elusione del giudicato. La precedente pronuncia aveva accertato la necessità di una rivisitazione della previsione di variante e l’obbligo di una specifica indagine concreta sulle singole aree. La nuova delibera si limita a prendere atto del progetto e a richiamare genericamente la sentenza, senza menzionare né esaminare le osservazioni già accolte e senza dar conto di come sia stato superato il vincolo conformativo. Il provvedimento è quindi annullato per contrasto con l’art. 21-septies legge n. 241/1990 e con l’art. 2909 cod. civ.

Quanto alla VIA, la valutazione del 2005 non è oggetto di impugnazione, ma le note della concessionaria impugnate riaffermano l’attualità dell’interesse pubblico senza aggiornare la verifica di ottemperanza alle prescrizioni, in un quadro progettuale potenzialmente mutato e dopo un rilevante decorso temporale. Il Collegio le annulla e dispone, quale effetto conformativo, il rinnovo o l’aggiornamento della valutazione ambientale, condannando le amministrazioni a riattivare il procedimento con effettiva partecipazione della ricorrente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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