Improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse nel pay-back dispositivi medici (TAR Lazio n. 2141 del 04.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, dichiarata dalla parte ricorrente, determina l’improcedibilità del ricorso e dei motivi aggiunti. Il venir meno della utilità della pronuncia rende priva di oggetto la domanda e preclude al giudice ogni esame nel merito. La declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse costituisce decisione di rito, che non accerta la fondatezza delle pretese dedotte. Il Collegio, rilevata la natura della giurisdizione amministrativa quale giurisdizione di diritto soggettivo, prende atto della dichiarazione della parte e definisce il giudizio senza scrutinare gli atti impugnati. Sulle spese il giudice può provvedere mediante compensazione.
Il Fatto
La società ricorrente ha impugnato, con ricorso e successivi motivi aggiunti, la determinazione regionale recante attribuzione degli oneri di riparto del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, unitamente agli atti presupposti e conseguenti di livello statale e regionale. L’impugnazione investiva, tra gli altri, il decreto ministeriale di certificazione del superamento del tetto di spesa, le linee guida ministeriali e i provvedimenti regionali di individuazione delle quote di ripiano a carico dei fornitori, il c.d. pay-back.
All’udienza straordinaria per lo smaltimento dell’arretrato il difensore della ricorrente ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse della società con riferimento sia al ricorso sia ai motivi aggiunti. La causa è stata quindi trattenuta in decisione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio prende atto della dichiarazione resa in udienza dal legale della parte ricorrente, che ha prospettato il venir meno dell’interesse alla decisione sull’intero complesso delle domande proposte. La circostanza non è contestata né risulta smentita dagli atti di causa.
Su questa base il Tribunale richiama la qualificazione della giustizia amministrativa quale giurisdizione di diritto soggettivo, evocando il precedente delle Adunanze plenarie del Consiglio di Stato n. 4 del 2015. La riferibilità della controversia a posizioni di diritto soggettivo non impedisce, ma anzi presuppone, che la domanda resti sostenuta da un interesse concreto e attuale alla pronuncia.
Venuto meno tale interesse per iniziativa della stessa parte che aveva introdotto il giudizio, la domanda perde il proprio oggetto. Ne consegue che il ricorso e i motivi aggiunti devono essere dichiarati improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse. Il Collegio non procede ad alcun esame del merito degli atti impugnati, restando la decisione confinata sul piano processuale.
La definizione in rito giustifica infine la compensazione delle spese di lite tra le parti. Con il dispositivo il Tribunale dichiara improcedibili ricorso e motivi aggiunti, compensa le spese e ordina l’esecuzione della sentenza da parte dell’autorità amministrativa.
Nota della Redazione
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