Ottemperanza e accesso: la ricerca nella banca dati esaurisce il giudicato (TAR Lombardia n. 2344 del 31.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il giudice verifica l’esatto adempimento del giudicato e ne interpreta il contenuto, enucleando il comando concretamente impartito all’amministrazione. Quando il giudicato di cognizione abbia imposto una ricerca documentale attraverso le banche dati nella disponibilità dell’ufficio, l’obbligo di conformazione si esaurisce in tale attività e non si estende all’archivio fisico, ove la relativa indagine risulti gravosa e temporalmente impegnativa. L’amministrazione che dia conto, con relazione e documentazione tecnica, dell’impossibilità di ricercare per un determinato criterio nella banca dati ufficiale ha ottemperato al comando. Il ricorso per ottemperanza è pertanto infondato.
Il Fatto
La società ricorrente è proprietaria di un complesso immobiliare adibito a parcheggio. Nel corso del procedimento di dichiarazione dell’interesse culturale dell’immobile, avviato dalla Soprintendenza ai sensi degli artt. 10, comma 3, lett. d), 13 e 14 del d.lgs. n. 42/2004, la società ha chiesto l’accesso agli atti, tra l’altro per conoscere i provvedimenti di vincolo riguardanti immobili progettati dal medesimo architetto nel territorio di competenza.
La Soprintendenza ha accolto solo in parte l’istanza, ritenendo la richiesta di cui alla lettera b) generica e tale da configurare un controllo generalizzato dell’attività dell’ufficio. Il TAR ha parzialmente accolto il ricorso, con la sentenza n. 2420 del 23 ottobre 2023, ritenendo non adeguatamente motivato il diniego e ipotizzando la ricerca attraverso il nome del progettista dalla banca dati. In esecuzione, l’amministrazione ha adottato la nota prot. 29407 del 2023, rappresentando che gli archivi non contemplano il campo “autore”. La ricorrente ha quindi proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo la declaratoria di inefficacia della nota e la nomina di un commissario ad acta.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricorda che oggetto del giudizio di ottemperanza è la puntuale verifica dell’esatto adempimento dell’obbligo di conformarsi al giudicato, per far conseguire all’interessato l’utilità già riconosciutagli in sede di cognizione. Tale verifica comporta una delicata attività di interpretazione del giudicato, diretta a precisare il contenuto del comando; quando l’ottemperanza riguarda una sentenza del giudice amministrativo, questi interpreta la propria decisione chiarendone la portata attuativa.
Richiamato il passaggio della sentenza n. 2420/2023, il Tribunale osserva che in sede di cognizione il comando era volto a imporre all’amministrazione ogni attività utile a rintracciare informaticamente i documenti attraverso le banche dati disponibili. La ricerca per nome del progettista era prospettata come possibile, ma non imposta come unico criterio.
Dalla relazione dell’amministrazione e dalle schermate versate in atti emerge che la banca dati ufficiale non contiene la voce per la ricerca per “autore” o “nome del progettista”. L’ufficio ha quindi rieseguito la ricerca secondo i criteri disponibili e si è dichiarato disponibile per ulteriori verifiche su provincia, comune, indirizzo e dati catastali.
Il Collegio non condivide la tesi della ricorrente secondo cui l’amministrazione avrebbe dovuto attivarsi sull’archivio fisico. Il giudice di cognizione non ha inteso estendere lo sforzo dell’ufficio fino a includere tale indagine, in ragione della gravosità e dell’impegno temporale che ne sarebbero derivati: le prescrizioni di ricerca riguardavano solo le banche dati nella disponibilità dell’amministrazione.
L’amministrazione ha dunque già ottemperato, senza che possano impartirsi ulteriori prescrizioni. Il ricorso è respinto perché infondato; le spese sono compensate in ragione della particolarità della questione.
Nota della Redazione
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