Concessionario sosta a pagamento è agente contabile e risponde del mancato riversamento (Corte dei Conti Sez. giur. Puglia n. 252 del 20.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il concessionario della gestione della sosta a pagamento su strade di proprietà comunale assume la qualifica di agente contabile, indipendentemente dalla forma giuridica rivestita e dalla natura pubblica o privata del soggetto. L’art. 7, comma 7, cod. str. imprime ai proventi della sosta un vincolo pubblicistico di destinazione, qualificandoli come entrate pubbliche. Irrilevante è il nomen iuris del canone concessorio: la pattuizione di un compenso parametrato agli incassi costituisce mero criterio convenzionale di ripartizione di proventi comunque spettanti per legge all’ente proprietario. Ne deriva l’obbligo di resa del conto e di riversamento, con responsabilità del concessionario per l’ammanco anche quando questo sia riconducibile all’inadempimento del sub-affidatario.
Il Fatto
Il Magistrato relatore ha deferito alla Sezione giurisdizionale quattro conti giudiziali resi da una società interamente partecipata dal Comune, affidataria diretta del servizio di gestione della sosta a pagamento sulle strade comunali per gli anni dal 2016 al 2019. I conti sono stati redatti sul modello approvato dal d.P.R. n. 194/1996 e sottoscritti dal rappresentante della società.
Il deferimento contesta la qualifica di agente contabile, la irregolarità dei conti per compilazione incompleta e per mancato riversamento del canone, e chiede la ricompilazione dei documenti, la condanna al pagamento delle somme dovute e degli interessi. La società si oppone, negando la qualifica e invocando la prescrizione quinquennale, l’inadempimento del sub-affidatario fallito e l’esistenza di crediti verso il Comune.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta in via preliminare la qualifica di agente contabile. Richiamata la cornice del r.d. n. 2440/1923, l’elemento necessario e sufficiente è il maneggio di denaro pubblico. L’art. 7, comma 7, cod. str. assegna ai proventi della sosta un vincolo di destinazione pubblicistica a favore di parcheggi, trasporto pubblico locale e mobilità urbana.
Da tale vincolo la giurisprudenza regolatrice della giurisdizione — Cass. civ., SS.UU., n. 12367/2001, ord. n. 12192/2004 e ord. n. 29464/2019 — desume la natura di agente contabile in capo ai concessionari del servizio, indipendentemente dalla forma giuridica. Irrilevante è la sussistenza dell’obbligo di riversamento o del pagamento di un canone in qualche modo parametrato agli introiti, poiché le somme restano vincolate per legge allo scopo pubblico.
Nel caso concreto le previsioni contrattuali — la competenza dei proventi in capo alla concessionaria (art. 2, comma 3) e il canone in percentuale variabile sugli incassi (art. 4, comma 1) — non smentiscono la natura pubblica delle entrate. Al di là del nomen iuris, esse prevedono un mero criterio di ripartizione di somme comunque spettanti per legge all’ente proprietario.
Sul conto relativo alla gestione 2017, la Sezione dichiara l’improcedibilità per motivi diversi da quelli prospettati dal deferente: il provvedimento di diniego del responsabile finanziario non è parifica negativa, ma giudizio sulla gestione; il conto è quindi sprovvisto di parifica. Quanto alla prescrizione, essa è esclusa perché i conti risultano depositati nel termine quinquennale previsto dall’art. 150 c.g.c.
Sulla posizione del sub-affidatario incaricato dello svuotamento dei parcometri, il Collegio nega la qualifica di agente contabile secondario, difettando l’atto di nomina e configurandosi il rapporto come mera custodia e trasporto di denaro per conto della concessionaria. Il mancato riversamento del canone per il 2018 e il 2019 non è scriminato dall’inadempimento del terzo fallito: la responsabilità restitutoria dell’agente contabile permane anche quando l’ammanco derivi dal fatto del proprio ausiliario. La Sezione condanna quindi la società al pagamento delle somme accertate e degli interessi contrattuali, oltre alle spese.
Nota della Redazione
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