Responsabilità sanzionatoria da dissesto: colpa grave e sanzione rideterminata (Corte dei Conti Sez. App. Sicilia n. 106 del 19.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
In materia di responsabilità sanzionatoria da dissesto finanziario degli enti locali, l’art. 248, comma 5, del Tuel richiede che l’amministratore abbia contribuito al dissesto con condotte dolose o gravemente colpose, essendo sufficiente un apporto meramente concausale e non più determinante. La responsabilità sanzionatoria, pur personale, resta integrabile anche in presenza di organi straordinari subentrati nella gestione dell’ente. Il giudice contabile accerta la sussistenza dei presupposti per l’applicazione delle sanzioni interdittive, ma la loro concreta irrogazione compete all’autorità amministrativa, con pronuncia di portata meramente dichiarativa. La questione di legittimità costituzionale concernente la durata fissa della misura interdittiva è pertanto irrilevante nel giudizio di responsabilità.
Il Fatto
La Procura regionale conveniva in giudizio il sindaco e il vicesindaco di un Comune, contestando loro di aver contribuito, con condotte omissive, al verificarsi del dissesto finanziario dell’ente, dichiarato dalla Commissione straordinaria. Il Giudice monocratico accoglieva parzialmente il ricorso, condannando entrambi al pagamento della sanzione pecuniaria e accertando i presupposti per le misure interdittive. La Sezione giurisdizionale di primo grado, in sede di opposizione, confermava la decisione.
Avverso tale pronuncia proponeva appello il solo sindaco, articolando quattro motivi: erronea qualificazione della colpa come gravissima; infondatezza degli addebiti; insussistenza del nesso causale; erroneo rigetto della questione di legittimità costituzionale dell’art. 248, comma 5, del Tuel. Il vicesindaco, ritualmente intimato, non si costituiva, e le statuizioni a lui relative passavano in giudicato.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta in via prioritaria il motivo concernente la dedotta illegittimità costituzionale della misura interdittiva di durata fissa. Richiamando l’ordinanza delle Sezioni Unite n. 13.305/2024, la Sezione rileva che la pronuncia del giudice contabile ha portata meramente dichiarativa: le sanzioni interdittive discendono direttamente dalla legge, mentre la loro concreta applicazione è riservata, per espressa previsione del d.lgs. n. 235/2012, all’autorità amministrativa. Da tale riserva di amministrazione consegue il difetto di rilevanza della questione e l’irrilevanza della richiesta di disapplicazione.
Nel merito, la Corte ricostruisce il perimetro dell’art. 248, comma 5, del Tuel, osservando che la norma non esige più un rapporto causale determinante, ma un contributo anche solo concausale, data la natura complessa e plurieziologica del dissesto. La responsabilità sanzionatoria, conformemente alla clausola generale dell’art. 1 della legge n. 20/1994, deve restare personale e riferibile a precise azioni od omissioni, restando esclusa ogni forma di responsabilità di posizione.
L’appellante è chiamato a rispondere non di aver causato le disfunzioni segnalate, ma di non avervi posto rimedio, nonostante i reiterati richiami della Sezione di controllo in tema di debiti fuori bilancio, residui e veridicità del risultato di amministrazione. Il Collegio esclude che il subentro degli organi straordinari elida il contributo causale del sindaco, la cui responsabilità di governo non è intaccata dalla presenza di un commissario ad acta.
La Sezione d’appello ritiene invece parzialmente fondata la doglianza sulla mancata valorizzazione delle misure correttive, segnatamente l’esternalizzazione dell’attività di accertamento e riscossione, ritenendola misura rilevante non adeguatamente considerata in primo grado. Su tali basi la colpa gravissima viene derubricata a colpa grave, con rideterminazione della sanzione pecuniaria e trasmissione della sentenza al Procuratore regionale per l’inoltro all’autorità amministrativa competente per le misure interdittive.
Nota della Redazione
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