Cessazione della materia del contendere nel giudizio di resa del conto (Corte dei Conti Sez. giur. Basilicata n. 106 del 17.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio per resa di conto, introdotto ai sensi dell’art. 141, comma 2, c.g.c., il giudice monocratico definisce la controversia con sentenza non appellabile e immediatamente esecutiva ex art. 144 c.g.c., salva la fase collegiale di opposizione ai decreti di cui all’art. 142 c.g.c.. Quando dagli atti emerge l’insussistenza, in capo al soggetto intimato, di ogni obbligo di resa del conto giudiziale, il ricorso del Pubblico Ministero contabile va rigettato, non essendo configurabile un obbligo di rendiconto privo del relativo presupposto. La declaratoria di cessazione della materia del contendere presuppone un sopravvenuto venir meno dell’interesse, non la radicale carenza ab origine della posizione obbligatoria.
Il Fatto
La Procura Regionale della Corte dei conti ha depositato ricorso per resa di conto, chiedendo al Giudice monocratico di fissare un termine per la presentazione del conto giudiziale di un agente contabile esterno, con riferimento alla gestione di una struttura ricettiva, e di prevedere una sanzione pecuniaria per il caso di inadempimento. Il Giudice, con decreto, ha fissato i termini per la presentazione e il deposito del conto.
Successivamente il comune interessato ha trasmesso documentazione dalla quale risultava che l’attività ricettiva era cessata in data anteriore. Il Pubblico Ministero contabile ha quindi chiesto fissarsi udienza per la definizione del giudizio e, in particolare, per dichiarare la cessazione della materia del contendere. Nel corso dell’udienza di discussione il P.M. ha insistito in tale richiesta.
La Motivazione della Corte
Il giudice monocratico ha anzitutto ricostruito il regime processuale del giudizio per resa di conto. Introdotto con ricorso al giudice monocratico ex art. 141, comma 2, c.g.c., esso è definito dal medesimo giudice con sentenza non appellabile e immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 144 c.g.c.; resta salva, in caso di opposizione ai decreti emessi ai sensi dell’art. 141, commi 4, 6 e 7, la fase collegiale disciplinata dall’art. 142 c.g.c..
Su questo punto la sentenza richiama espressamente alcune pronunce di altre Sezioni giurisdizionali regionali, tra cui le sentenze della Sezione per le Marche nn. 139/2018, 167/2019 e 170/2019, della Sezione per la Liguria nn. 182/2019 e 183/2019, della Sezione per l’Umbria n. 35/2017 e della Sezione per la Campania n. 472/2016, a conferma della ricostruzione sistematica del rito monocratico.
Nel merito, dagli atti acquisiti è emerso che in capo al soggetto intimato non sussiste alcun obbligo di resa del conto giudiziale in questione. La cessazione dell’attività gestita, documentata dal comune, priva di presupposto la pretesa di rendicontazione. Il Collegio ha quindi ritenuto che il ricorso del Pubblico Ministero contabile debba essere rigettato, non potendosi dichiarare la cessazione della materia del contendere in assenza di un originario obbligo di conto.
Il dispositivo, pertanto, previa revoca del decreto precedentemente emesso, rigetta il ricorso e non dispone alcuna pronuncia sulle spese.
Nota della Redazione
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