Irregolarità contabili non sostanziali ed esclusione dell’obbligo di ristoro (Corte dei Conti Sez. giur. Liguria n. 108 del 09.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
In materia di giudizio di conto, la responsabilità contabile presuppone la verificazione di un danno a carico delle finanze pubbliche quale elemento indefettibile, modellandosi sul paradigma della responsabilità amministrativa. Il non discarico consegue a un ammanco, al cui ripiano il contabile va condannato; la mera declaratoria di irregolarità, invece, può ricondursi all’inosservanza dei requisiti formali. Ne deriva che le irregolarità contabili della gestione economale non danno luogo a obbligo di ristoro quando l’ente avrebbe comunque dovuto sostenere la spesa e il contabile abbia documentato l’inerenza e la riconducibilità delle erogazioni alle finalità istituzionali, con esclusione di un ammanco in senso tecnico.

Il Fatto

La vicenda trae origine dalla relazione di irregolarità depositata nei confronti dell’economo del Comune di Bergeggi per l’esercizio finanziario 2018, chiamata a rendere il conto quale agente contabile. Dalla relazione emergeva un quadro di criticità: un significativo numero di buoni riferiti a spese per finalità istituzionali del Comune, di modesta entità, disposti per somma urgenza e necessità, con previsione regolamentare generica quanto alla tipologia di beni e servizi acquistabili.

Si contestavano poi alcune spese liquidate nel 2018 a fronte di fatture emesse nel 2017, dunque quando sussisteva un congruo termine per provvedere con i mezzi ordinari, e carenze documentali relative alle richieste di anticipazione o pagamento. La Procura regionale, sulla scorta della documentazione prodotta dall’ente, concluse per il discarico della contabile, eccezion fatta per due poste relative a spese di missione, ritenute prive di idonea giustificazione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla ricostruzione degli elementi costitutivi della responsabilità contabile, richiamando il paradigma della responsabilità amministrativa delineato dalla Corte cost. n. 371/1998. Ne deriva che la pronuncia di condanna presuppone un danno effettivo a carico delle finanze pubbliche. La distinzione tra discarico e non discarico, da un lato, e regolarità e non regolarità, dall’altro, è netta: il non discarico è conseguenza di un ammanco; la declaratoria di irregolarità può invece ricondursi alla sola inosservanza dei requisiti formali, come affermato dalla Sez. II n. 256/2020.

La Sezione ricorda che la gestione delle spese pubbliche è informata al principio della programmazione e si sviluppa nelle fasi di impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento, ai sensi degli artt. 152 e 182 ss. d.lgs. n. 267/2000. Il servizio di economato costituisce una deroga a tale scansione, essendo diretto a fronteggiare esigenze impreviste e debitamente documentate, inerenti alle attrezzature e al materiale di consumo, ovvero spese per le quali la procedura ordinaria ostacolerebbe il buon andamento dell’amministrazione.

Nel caso concreto, la Corte accerta che non poche spese furono liquidate con il fondo economale nel 2018 pur riferendosi a fatture del 2017, in violazione del principio di competenza e del carattere di annualità, richiamando sul punto la Sez. Liguria n. 227/2021. Accerta inoltre diffuse carenze nella documentazione relativa alle richieste di anticipazione o pagamento e nella indicazione della tipologia delle singole spese secondo il regolamento economale. Per tali ragioni il conto non può essere approvato.

Sul piano della responsabilità, la Sezione valorizza la documentazione versata dall’Amministrazione, che ha consentito di ricondurre il procedimento di spesa ai vari responsabili e di dimostrare l’inerenza delle erogazioni alle finalità istituzionali. Richiamando i propri precedenti (Sez. Liguria n. 70/2022 e n. 37/2023), il Collegio ribadisce che le irregolarità contabili non danno luogo a obbligo di ristoro quando l’ente avrebbe comunque sostenuto la spesa, con esclusione di un ammanco in senso tecnico. Da qui il discarico delle poste documentate e la non discaricabilità dei soli buoni n. 226 e 227, carenti di giustificativi, con conseguente condanna al rimborso in favore del Comune. Null’altro è dovuto per il sub-agente contabile, non essendo state svolte specifiche censure nei suoi riguardi.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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