Conto giudiziale titoli azionari reso da soggetto non legittimato (Corte dei Conti Sez. giur. Bolzano n. 107 del 06.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il consegnatario dei titoli azionari e delle quote di partecipazione di un ente locale non è il soggetto che ne ha la disponibilità materiale, bensì colui che ne ha la disponibilità giuridica, esercitando per legge o per delega i diritti dell’azionista. In mancanza di apposita delega a un dirigente, tale veste spetta al sindaco, quale organo di vertice dell’amministrazione, come confermato dall’art. 9 d.lgs. n. 175 del 2016. Ne consegue che il conto giudiziale reso da un soggetto privo di tale qualifica è affetto da difetto di legittimazione e il relativo giudizio va dichiarato improcedibile.

Il Fatto

La vicenda riguarda il conto giudiziale per l’esercizio 2022 del consegnatario di azioni di una società partecipata da un Comune, conto reso dal direttore generale della stessa società partecipata. Il magistrato designato all’esame del conto ha rimesso al Collegio, ai sensi dell’art. 145, comma 4, c.g.c., la preliminare valutazione sulla procedibilità del giudizio.

Il relatore ha segnalato l’esistenza di un orientamento contabile secondo cui alla resa del conto sarebbe tenuto non il consegnatario materiale dei titoli, ma il soggetto che ne ha la disponibilità giuridica, ossia il sindaco o il funzionario da lui delegato. Il Procuratore regionale, nelle sue conclusioni, ha chiesto dichiararsi l’improcedibilità del giudizio, rilevando che il conto è stato reso da un soggetto non qualificabile come consegnatario e dunque non legittimato.

La Motivazione della Corte

La Sezione affronta la questione della corretta individuazione del soggetto tenuto alla resa del conto giudiziale relativo a titoli azionari. Richiamando un consolidato orientamento della giurisprudenza contabile, il Collegio precisa che il consegnatario dei titoli e delle quote di partecipazione va individuato non in chi ne ha la disponibilità materiale, ma in chi ne ha la disponibilità giuridica, esercitando per legge o per delega i poteri dell’azionista.

La Corte chiarisce che, per il Comune, in mancanza della nomina di dirigenti cui affidare la gestione delle partecipazioni, è il sindaco ad assumere la veste di agente contabile. Tale conclusione trova ora conferma nell’espressa previsione dell’art. 9 d.lgs. n. 175 del 2016, secondo cui per le partecipazioni degli enti locali i diritti di socio sono esercitati dal sindaco o dal presidente o da un loro delegato.

Il Collegio sottolinea che il consegnatario di azioni svolge un’attività di gestione e non di mera detenzione: rappresenta l’ente alle riunioni sociali ed esercita i diritti connessi alla partecipazione, avendone la disponibilità giuridica. Da ciò deriva un preciso contenuto del conto, che deve indicare non solo la descrizione dei titoli e la loro consistenza in quantità e valore all’inizio e alla fine dell’esercizio, ma anche le modalità di esercizio della gestione e di applicazione delle direttive impartite dai titolari delle partecipazioni pubbliche.

La Sezione rileva inoltre che il conto giudiziale deve essere reso anche per i titoli dematerializzati, in quanto inclusi nella parte attiva del conto del patrimonio e in quanto permane, anche per essi, l’esigenza informativa sull’esercizio dei poteri di gestione. Nel caso concreto, il conto risulta reso da un soggetto privo della qualifica di consegnatario, con conseguente difetto di legittimazione. Il Collegio dichiara pertanto improcedibile il giudizio relativo al conto in esame e nulla dispone sulle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *