Conto giudiziale dei titoli azionari tra disponibilità giuridica e materiale (Corte dei Conti Sez. giur. Bolzano n. 109 del 06.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il consegnatario dei titoli azionari e delle quote di partecipazione societaria non coincide con il soggetto che ne ha la disponibilità materiale, ma con colui che ne detiene la disponibilità giuridica, esercitando per legge o per delega i diritti dell’azionista. In mancanza della nomina di dirigenti cui affidare la gestione delle partecipazioni, tale veste spetta al sindaco, quale organo di vertice dell’amministrazione, come confermato dall’art. 9 d.lgs. n. 175 del 2016. L’attività dell’agente contabile è di gestione e non di mera detenzione, sicché il conto deve esporre anche le modalità di esercizio della gestione e di applicazione delle direttive impartite dai titolari delle partecipazioni. Ne consegue l’improcedibilità del giudizio sul conto reso da soggetto privo della qualifica di consegnatario.

Il Fatto

La vicenda riguarda il conto giudiziale per l’esercizio 2022 del consegnatario di azioni di una società partecipata da un Comune. Il conto era stato reso dal direttore generale della medesima società.

Il magistrato designato all’esame del conto ha rimesso al Collegio, ai sensi dell’art. 145, comma 4, c.g.c., la preliminare valutazione sulla procedibilità del giudizio, segnalando un orientamento contabile secondo cui la resa del conto spetta non al detentore materiale dei titoli, ma al soggetto che ne ha la disponibilità giuridica. Il Procuratore regionale ha chiesto dichiararsi l’improcedibilità, non essendo il soggetto che ha reso il conto qualificabile come consegnatario dei titoli azionari e delle quote di partecipazione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta la questione della corretta individuazione del soggetto tenuto alla resa del conto relativo a titoli azionari. Il punto di partenza è offerto dalla giurisprudenza contabile, richiamata dal relatore, secondo cui il consegnatario dei titoli e delle quote di partecipazione va individuato non in chi ne ha la disponibilità materiale, bensì in chi ne ha la disponibilità giuridica, esercitando per legge o per delega i poteri dell’azionista.

La Corte richiama l’orientamento consolidato (sez. Toscana n. 349 del 2023, n. 127 del 2020 e n. 17 del 2010; sez. Veneto n. 99 del 2019 e n. 122 del 2017; sez. Molise n. 64 del 2017), che riconduce la qualifica di agente contabile in capo al soggetto investito della gestione delle partecipazioni. In mancanza della nomina di dirigenti cui affidare tale gestione, la veste spetta al sindaco, quale organo di vertice dell’amministrazione, come ora confermato dall’art. 9 d.lgs. n. 175 del 2016, a norma del quale i diritti di socio degli enti locali sono esercitati dal sindaco o da un suo delegato.

Il Collegio sottolinea la natura dell’attività dell’agente contabile: si tratta di gestione e non di mera detenzione. Il consegnatario rappresenta l’ente alle riunioni societarie ed esercita, in proprio o per delega, i diritti connessi alla partecipazione, avendone la disponibilità giuridica. Da ciò discende un preciso contenuto del conto, che non si esaurisce nella descrizione dei titoli e nella loro consistenza in quantità e valore all’inizio e alla fine dell’esercizio, con indicazione delle variazioni, ma comprende anche le modalità di esercizio della gestione e di applicazione delle direttive impartite dai titolari delle partecipazioni pubbliche.

Il principio è esteso anche ai titoli dematerializzati, inclusi nella parte attiva del conto del patrimonio, permanendo per essi l’esigenza informativa sull’esercizio dei poteri di gestione (sez. Toscana n. 20 del 2024). Poiché il conto in esame è stato reso da un soggetto non qualificabile come consegnatario, il Collegio dichiara improcedibile il giudizio. Nulla per le spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *