Conto giudiziale del tesoriere: relazione dell’organo di controllo interno e discarico (Corte dei Conti Sez. giur. Veneto n. 236 del 06.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’omessa redazione e il mancato deposito, unitamente al conto parificato, della relazione dell’organo di controllo interno prevista dall’art. 139, comma 2, cod. giust. cont. non integrano una condizione di procedibilità dell’esame del conto giudiziale, a differenza della parificazione. Tale adempimento è obbligatorio e la sua omissione non è addebitabile all’agente contabile, bensì all’amministrazione, tenuta per legge a porvi rimedio. La relazione costituisce comunque un elemento di giudizio per valutare l’attendibilità delle risultanze del conto, talché la sua carenza può essere sopperita dall’acquisizione istruttoria di ulteriore documentazione. Ove la gestione risulti regolare, il conto è approvato con discarico dell’agente.

Il Fatto

Il giudizio di conto ha ad oggetto il rendiconto n. 72333 reso dall’agente contabile che svolge il servizio di tesoreria per un Comune, limitatamente al periodo 1 gennaio/30 giugno 2020. Il Magistrato istruttore, all’esito dell’istruttoria, ha chiesto di sottoporre il conto all’esame della Sezione ai sensi dell’art. 147, comma 3, lett. d), cod. giust. cont., rappresentando la regolarità formale e sostanziale della gestione.

Il conto risulta compilato secondo lo schema degli allegati al d.P.R. n. 158/2011 e parificato con le scritture dell’Ente. Il magistrato ha però evidenziato che non era stata depositata la relazione dell’organo di controllo interno prevista dall’art. 139, comma 2, cod. giust. cont.. Nessuno è comparso per l’agente e per il Comune; il Pubblico Ministero ha concluso per la dichiarazione di irregolarità del conto proprio in ragione di tale omissione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio, richiamata la relazione di deferimento e la documentazione in atti, rileva che il conto è formalmente e sostanzialmente conforme alle disposizioni vigenti. La gestione appare regolare, non emergendo irregolarità ostative all’approvazione, anche in considerazione della concordanza delle risultanze contabili con le scritture generali dell’Ente e della riconciliazione del fondo di cassa operata nel verbale di passaggio di gestione.

La questione centrale riguarda l’omesso deposito della relazione dell’organo di controllo interno. Il Collegio osserva che si tratta di un adempimento specifico e diverso dalla parificazione del conto. Sulla sua natura la Sezione si è già pronunciata, escludendo che integri una condizione di procedibilità dell’esame del conto, pur rimarcandone l’obbligatorietà e la correlativa responsabilità in caso di omissione. La relazione costituisce, inoltre, un elemento di giudizio per valutare l’attendibilità delle risultanze contabili.

Richiamando la propria ordinanza n. 15/2023, la Sezione chiarisce che la relazione è resa dall’organo di controllo individuato dall’ente, il quale deve garantire la posizione di terzietà rispetto all’agente contabile. Il contenuto della relazione deve dare conto, tra l’altro, della regolarità formale del conto, della corrispondenza della documentazione giustificativa con le scritture dell’ente e con le risultanze del conto, della tipologia di entrate e uscite e di ogni evenienza idonea ad alterare l’assetto contabile; il livello di approfondimento dipende dalla tipologia del conto esaminato.

Il passaggio decisivo riguarda l’imputazione dell’omissione: la mancata redazione e il mancato deposito della relazione non possono essere addebitati all’agente contabile, bensì all’amministrazione, tenuta per legge a porre in essere l’adempimento. Nel caso concreto, proprio per la carenza della relazione, in sede istruttoria si è reso necessario acquisire copiosa documentazione, in esito al cui esame il Collegio è pervenuto a una valutazione positiva dell’attendibilità delle scritture. Il conto è quindi approvato con discarico dell’agente e con accertamento delle rimanenze finali, demandando agli organi responsabili dell’ente il puntuale adempimento degli obblighi di legge per il futuro. Non vi è luogo a provvedere sulle spese in assenza di statuizione di condanna.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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