Payback dispositivi medici, improcedibile il ricorso per intervenuto versamento ridotto (TAR Lazio n. 1198 del 21.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il sopraggiungere dell’art. 7, comma 1, d.l. n. 95/2025, convertito con modificazioni dalla legge n. 118/2025, il quale prevede che gli obblighi di ripiano a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici per gli anni 2015-2018 si intendono assolti con il versamento della quota ridotta del 25 per cento, determina il venir meno dell’interesse alla decisione nel giudizio avente ad oggetto i provvedimenti regionali applicativi del payback. L’avvenuto pagamento della somma ridotta dal fornitore, dichiarato in udienza, estingue l’obbligazione e preclude ogni ulteriore azione giurisdizionale connessa, con conseguente dichiarazione di improcedibilità del ricorso e dei motivi aggiunti per sopravvenuta carenza d’interesse. L’andamento del giudizio giustifica l’integrale compensazione delle spese di lite tra tutte le parti.
Il Fatto
La ricorrente, una società fornitrice di dispositivi medici, ha impugnato davanti al TAR Lazio il provvedimento dirigenziale della Regione Valle d’Aosta n. 8049 del 14 dicembre 2022, con il quale si è definito l’elenco delle aziende fornitrici e sono stati attribuiti i relativi importi dovuti per il ripiano del superamento del tetto di spesa regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, nonché gli atti presupposti e conseguenti, ivi compresi i decreti ministeriali e le circolari attuative della disciplina del payback.
Con motivi aggiunti depositati il 5 aprile 2023 ha poi impugnato il successivo provvedimento dirigenziale della stessa Regione n. 1298 dell’8 marzo 2023, con il quale si è preso atto delle disposizioni del d.l. n. 198/2022, convertito dalla legge n. 14/2023, in ordine ai termini di scadenza della procedura di ripiano, chiedendo altresì la condanna delle amministrazioni resistenti al risarcimento del danno ingiusto.
La Motivazione della Corte
Nel corso del giudizio è sopravvenuto l’art. 7, comma 1, d.l. n. 95/2025, convertito con modificazioni dalla legge n. 118/2025, che ha ridefinito in via transattiva la disciplina del payback per il quadriennio 2015-2018. La norma stabilisce che gli obblighi a carico delle aziende fornitrici si intendono assolti con il versamento, in favore delle regioni e delle province autonome, della quota del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali di ripiano.
Il Collegio rileva che il versamento integrale di tale importo ridotto estingue l’obbligazione gravante sulle aziende e preclude loro ogni ulteriore azione giurisdizionale connessa con l’obbligo di corresponsione degli importi per gli anni considerati. Decorso il termine, le regioni accertano l’avvenuto versamento e comunicano l’esito alla segreteria del TAR Lazio, determinando la cessazione della materia del contendere con riferimento ai ricorsi esperiti avverso i provvedimenti regionali e provinciali, con compensazione delle spese di lite.
Nel caso concreto, il legale della ricorrente ha dichiarato in udienza che la società ha corrisposto la somma ridotta prevista dall’art. 7 del d.l. n. 95/2025 e ha quindi dichiarato di non avere più interesse alla prosecuzione del contenzioso. La dichiarazione processuale di sopravvenuta carenza d’interesse è stata resa dal difensore munito di mandato e appare coerente con l’assetto normativo sopravvenuto.
Su queste premesse il Tribunale ha dichiarato improcedibili il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti. Le spese di lite sono state integralmente compensate tra tutte le parti, in considerazione dell’andamento del giudizio e del mutamento del quadro normativo intervenuto in pendenza di causa.
Nota della Redazione
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