Revoca illegittima e risarcimento: nesso causale e onere della prova (Cons. Stato n. 1213 del 16.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di risarcimento del danno derivante da illegittima revoca di un affidamento pubblico, la risarcibilità del pregiudizio è subordinata al rispetto del canone di cui all’art. 1223, seconda parte, cod. civ., che impone di considerare risarcibili solo i danni riconducibili al fatto illecito secondo i principi di regolarità causale. Spetta al danneggiato, ai sensi dell’art. 2697 cod. civ. e dell’art. 64 cod. proc. amm., fornire la prova di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie risarcitoria, compreso il pregiudizio e il relativo nesso eziologico. Il criterio della preponderanza dell’evidenza non esonera l’attore dal dimostrare che il pregiudizio sia dipeso dal provvedimento illegittimo e non da un differente antecedente causale. Il danno curricolare e il danno all’immagine non sussistono in re ipsa e richiedono allegazione e prova puntuale del concreto pregiudizio.

Il Fatto

La società appellante si era aggiudicata l’affidamento del servizio di trasporto e trattamento di rifiuti da macerie conferito da altra società. A seguito della revoca dell’affidamento, annullata in sede giurisdizionale, l’appalto è stato riaffidato e il contratto stipulato, poi sospeso per l’emergenza sanitaria e ripreso a gennaio 2021.

L’impresa ha agito per il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti nel periodo tra la revoca illegittima e la riassegnazione. Il TAR ha accolto solo in parte la domanda, riconoscendo un importo ridotto e negando diverse voci per difetto di nesso causale o di prova. La società ha proposto appello avverso i capi di rigetto e di parziale accoglimento.

La Motivazione della Corte

Il Consiglio di Stato muove dalla delimitazione dell’area dei danni risarcibili. Richiamando l’art. 1223 cod. civ. e il criterio dell’id quod plerumque accidit, la Sezione ribadisce che è risarcibile anche il danno mediato o indiretto, purché prodotto da una sequela normale di eventi originata dal fatto illecito. Sul piano probatorio, richiamando l’art. 2697 cod. civ. e l’art. 64 cod. proc. amm., conferma che l’onere della prova grava sull’impresa danneggiata.

Il Collegio rileva un dato fattuale decisivo: nel periodo di causa l’impresa attraversava una crisi finanziaria preesistente e non originata dal provvedimento revocatorio. La prima censura è dichiarata inammissibile, perché l’affermazione impugnata sul valore dell’appalto costituisce un mero obiter dictum rispetto alle effettive rationes decidendi.

Quanto alle singole voci, la crisi di liquidità può in astratto costituire conseguenza del mancato pagamento del corrispettivo. Tuttavia, la documentazione dimostra che l’impresa ha ricevuto pagamenti nello stesso periodo di sospensione e che ha incassato complessivamente ingenti somme da altri affidamenti. Manca inoltre la prova che gli incassi perduti sarebbero stati sufficienti a onorare i debiti. Secondo il criterio della preponderanza dell’evidenza, risulta “meno probabile che non” che il pregiudizio dipenda dalla revoca.

Analoga conclusione vale per la vendita di beni aziendali a prezzo ridotto, non provata come necessitata da spese indilazionabili, e per i debiti tributari e previdenziali, rispetto ai quali l’impossibilità di pagare le rate è solo prospettata e non dimostrata. La prova della comunicazione della revoca, disponibile all’impresa, non è stata offerta: la situazione di dubbio ridonda a suo svantaggio.

Su danno curricolare e danno all’immagine, la Sezione richiama la giurisprudenza consolidata: entrambi richiedono dimostrazione puntuale e non sussistono in re ipsa. L’appellante non ha provato le negative ricadute sulla capacità competitiva né un concreto discredito commerciale; il procedimento innanzi all’ANAC non ha avuto seguito e non ha prodotto conseguenze allegate. L’appello è pertanto respinto, con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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