Accesso civico generalizzato, silenzio e onere di provvedere nel termine (TAR Lombardia n. 3638 del 13.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
In materia di accesso civico generalizzato, la comunicazione ai controinteressati ai sensi dell’art. 5, comma 5, D.Lgs. n. 33/2013 sospende il termine procedimentale ed è atto conforme alla legge, non qualificabile come soprassessorio. Scaduto il termine assegnato per l’opposizione, l’amministrazione è tenuta a concludere il procedimento con provvedimento espresso e motivato entro trenta giorni. La successiva inerzia integra silenzio inadempimento e giustifica l’ordine giudiziale di provvedere in un termine breve. La richiesta di ulteriori chiarimenti al controinteressato non sospende né proroga il termine, stante la sua perentorietà e inderogabilità.
Il Fatto
Il ricorrente, architetto, aveva partecipato al primo grado di un concorso di progettazione bandito da un Comune per la realizzazione di un edificio scolastico. Il suo nominativo compariva nel gruppo di lavoro della proposta classificatasi al primo posto, ma egli non era stato coinvolto nelle fasi successive né inserito nel raggruppamento costituito dopo l’aggiudicazione.
Dopo un primo diniego, il ricorrente ha presentato una nuova istanza di accesso, fondata sugli artt. 22 e ss. legge n. 241/1990, sull’art. 53 D.Lgs. n. 50/2016 e sull’art. 5, comma 2, D.Lgs. n. 33/2013. L’amministrazione ha riscontrato negativamente quanto all’accesso documentale e ha differito ogni decisione sull’accesso civico generalizzato all’esito del riscontro dei controinteressati. Il ricorrente ha impugnato quel provvedimento, chiedendo l’accertamento del diritto all’ostensione e, in subordine, la declaratoria del silenzio inadempimento.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha anzitutto delimitato il perimetro della decisione. Poiché l’amministrazione si era pronunciata solo sull’accesso ex legge n. 241/1990 e sull’accesso civico, e il ricorrente non aveva contestato il silenzio sul diverso titolo dell’art. 53 D.Lgs. n. 50/2016, la valutazione è stata rapportata ai soli due fondamenti normativi evocati.
Quanto all’accesso documentale, il Tribunale ha richiamato l’insegnamento dell’Adunanza Plenaria n. 4/2021 e della Adunanza Plenaria n. 10/2020: l’interesse deve essere diretto, concreto e attuale, preesistere all’istanza e non costituirne la conseguenza. Le allegazioni del ricorrente sono apparse generiche, anche perché egli era rimasto estraneo alla seconda fase della procedura, caratterizzata da autonomia oggettiva e soggettiva, come confermato dall’art. 3.2.2 del Disciplinare di gara.
Rilievo decisivo ha assunto la scrittura privata transattiva sottoscritta dal ricorrente, che escludeva e inibiva qualsiasi contenzioso verso la stazione appaltante e il raggruppamento. Il Collegio ne ha tratto la mancanza di una situazione controversa e la rinuncia a ogni interesse difensivo attuale. La domanda ex art. 22 legge n. 241/1990 è stata quindi dichiarata infondata.
Diverso l’esito del motivo subordinato. La nota con cui l’amministrazione ha comunicato l’istanza ai controinteressati e sospeso i termini è stata ritenuta conforme all’art. 5, comma 5, D.Lgs. n. 33/2013. È invece la successiva inerzia a integrare il silenzio inadempimento: acquisita l’opposizione, l’ente non ha adottato alcun provvedimento espresso e motivato nel termine di trenta giorni. Irrilevante la richiesta di chiarimenti del 9 marzo 2024, perché il termine è perentorio e inderogabile.
Il ricorso è stato così in parte dichiarato inammissibile e improcedibile, e accolto quanto alla declaratoria del silenzio. Il Tribunale ha ordinato all’amministrazione di concludere il procedimento entro quindici giorni dalla comunicazione della sentenza, compensando le spese per la reciproca soccombenza.
Nota della Redazione
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