Payback dispositivi medici: improcedibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse (TAR Lazio n. 1197 del 21.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel contenzioso sul payback dei dispositivi medici per gli anni 2015-2018, la sopravvenienza dell’art. 7, comma 1, d.l. n. 95/2025, convertito con modificazioni dalla legge n. 118/2025, incide sull’interesse alla decisione. Il versamento in favore delle regioni della quota ridotta del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali estingue l’obbligazione gravante sull’azienda fornitrice. La società che abbia corrisposto tale somma e dichiari in udienza di non avere più interesse alla lite rende il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse. La pronuncia di improcedibilità consegue alla dichiarazione del difensore e non richiede l’esame nel merito dei motivi.
Il Fatto
La società ricorrente ha impugnato davanti al TAR Lazio la determinazione dirigenziale con cui la Regione Umbria aveva attribuito gli oneri di riparto del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, insieme agli atti presupposti e conseguenti. L’impugnazione ha coinvolto il decreto del Ministro della Salute di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze del 6 luglio 2022, il decreto ministeriale del 6 ottobre 2022, le circolari MEF-Salute in materia di fatture elettroniche e gli accordi Stato-Regioni del 7 novembre 2019. Con motivi aggiunti la società ha esteso l’impugnazione ai medesimi atti e ha chiesto la condanna delle amministrazioni al risarcimento del danno.
In pendenza di giudizio è sopravvenuto l’art. 7, comma 1, d.l. n. 95/2025. Il difensore della ricorrente ha dichiarato in udienza che la società ha corrisposto la somma ridotta prevista dalla nuova disciplina e di non avere più interesse alla prosecuzione del contenzioso.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha rilevato che il giudizio era stato instaurato per contestare gli atti applicativi della disciplina sul payback per il quadriennio 2015-2018. La questione giuridica sopravvenuta riguarda gli effetti della nuova disciplina sull’interesse a ottenere la decisione.
La norma sopravvenuta prevede che gli obblighi a carico delle aziende fornitrici si intendono assolti con il versamento, entro trenta giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione, della quota del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali. Il versamento integrale di tale importo estingue l’obbligazione gravante sull’azienda fornitrice per gli anni considerati.
La stessa disposizione regola il seguito processuale: le regioni accertano l’avvenuto versamento con provvedimenti pubblicati nei rispettivi bollettini e siti istituzionali e comunicati senza indugio alla segreteria del TAR Lazio. Tale accertamento determina la cessazione della materia del contendere con riferimento ai ricorsi proposti avverso i provvedimenti regionali, con compensazione delle spese di lite. Fino al termine dell’accertamento, e comunque non oltre il 31 dicembre 2025, sono sospesi i termini di prescrizione e sono precluse nuove azioni esecutive.
Il Collegio ha dato rilievo alla dichiarazione resa in udienza dal legale della ricorrente, secondo cui la società ha corrisposto la somma ridotta e non ha interesse alla prosecuzione del contenzioso. Su questa base il ricorso e i motivi aggiunti sono stati dichiarati improcedibili per sopravvenuta carenza d’interesse. Le spese di lite sono state integralmente compensate tra tutte le parti.
Nota della Redazione
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