Danno all’immagine della PA azionabile solo per reati contro la PA (Corte dei Conti Sez. App. Sicilia n. 101 del 27.11.2024)

Principi di diritto (Massima)
In materia di responsabilità amministrativa, il rinvio operato dall’art. 17, comma 30-ter, del d.l. n. 78/2009 all’art. 7 della legge n. 97/2001 ha natura di rinvio materiale o statico, con incorporazione della norma richiamata in quella rinviante. Ne consegue che l’abrogazione dell’art. 7 della legge n. 97/2001, disposta dall’art. 4, comma 1, lett. g), dell’allegato 3 al d.lgs. n. 174/2016, non amplia il perimetro di azionabilità del danno all’immagine della pubblica amministrazione. L’azione risarcitoria resta pertanto circoscritta alle ipotesi di sentenza penale irrevocabile di condanna per i soli delitti contro la pubblica amministrazione previsti nel capo I del titolo II del libro II del codice penale. L’art. 51, comma 7, cod. giust. contabile, che richiama genericamente i delitti commessi a danno della pubblica amministrazione, non deroga a tale limite, rivestendo carattere processuale e non sostanziale.

Il Fatto

La vicenda trae origine da un’indagine per assenteismo fraudolento condotta dalla Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale per la Regione siciliana. Due medici in servizio presso il servizio di emergenza sanitaria 118 erano stati convenuti in giudizio per il risarcimento, in favore dell’azienda sanitaria di appartenenza, del danno patrimoniale e del danno all’immagine conseguenti alla percezione di retribuzioni a fronte di una presenza in servizio solo simulata, con sottoscrizione fittizia del registro presenze.

I sanitari erano stati condannati in sede penale con sentenza passata in giudicato per truffa aggravata e falsità ideologica. Il giudice di primo grado aveva dichiarato prescritto il danno patrimoniale contestato a uno di essi e aveva condannato entrambi al risarcimento del danno all’immagine, ritenendo esperibile l’azione ai sensi dell’art. 51, comma 7, cod. giust. contabile. Entrambi i convenuti hanno proposto appello, contestando la risarcibilità del danno all’immagine in relazione a un reato comune.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta in via preliminare due questioni processuali, riunendo gli appelli e respingendo l’istanza di rinvio formulata dalla difesa. Ritiene altresì infondata l’eccezione di inammissibilità dell’appello incidentale per tardività, non essendo stata notificata né la sentenza né l’appello principale all’appellante incidentale.

Nel merito, quanto al danno patrimoniale, la Corte rileva che il primo giudice ha ritenuto non formulata un’eccezione di prescrizione che era stata invece proposta, seppure tardivamente, in udienza. L’appellante era decaduto dalla proposizione dell’eccezione in senso stretto, non sollevata nella comparsa di risposta come impone l’art. 90, comma 3, cod. giust. contabile. La sentenza viene pertanto emendata nella motivazione, con conferma della condanna patrimoniale.

Il nucleo della decisione riguarda il danno all’immagine. La Corte ricostruisce l’evoluzione normativa: dall’art. 7 della legge n. 97/2001, che limitava la comunicazione al procuratore contabile ai soli delitti contro la pubblica amministrazione, all’art. 17, comma 30-ter, del d.l. n. 78/2009, fino all’introduzione del comma 1-sexies dell’art. 1 della legge n. 20/1994 e all’abrogazione disposta dal codice di giustizia contabile.

Il Collegio aderisce all’orientamento delle Sezioni d’appello secondo cui il rinvio del lodo Bernardo è di tipo materiale o statico, richiamando norme determinate ed esattamente individuate. La norma richiamata si incorpora in quella rinviante e resta insensibile alle vicende abrogative. L’art. 51, comma 7, cod. giust. contabile non può quindi ampliare l’azionabilità, anche perché una simile estensione priverebbe di effetto le discipline speciali tipizzate e non trova riscontro nella delega né nei lavori preparatori.

La Corte richiama la giurisprudenza costituzionale, in particolare la sentenza n. 355/2010, che ha ritenuto non irragionevole la limitazione dell’azione alle sole condotte riconducibili alla tutela del buon andamento, dell’imparzialità e del prestigio dell’amministrazione. Il riferimento alla sentenza n. 191/2019 non muta il quadro, riguardando un diverso thema decidendum. Poiché la fattispecie concerne un reato comune, l’azione per danno all’immagine è improponibile. La sentenza di primo grado viene annullata in parte qua, con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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