Appello del Ministero inammissibile se la sentenza riguarda il Comando Carabinieri (Corte dei Conti Sez. App. Sicilia n. 100 del 25.11.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio pensionistico militare, l’appello è proponibile, ai sensi dell’art. 180 del codice di giustizia contabile, dalle parti tra le quali è stata pronunciata la sentenza di primo grado. L’Arma dei carabinieri è soggetto distinto dal Ministero della difesa, perché l’art. 155 del d.lgs. n. 66/2010 le riconosce collocazione autonoma con rango di Forza armata e l’art. 166 attribuisce al Comandante generale la direzione amministrativa e i poteri di spesa. Il Ministero non può appellare la sentenza emessa nei confronti del Comando Legione Carabinieri, difettando la legittimazione ad impugnare per essere l’appello proposto da parte diversa da quella del giudizio di primo grado.

Il Fatto

La Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Siciliana, con la sentenza n. 222 del 2023, aveva accolto il ricorso di un luogotenente in quiescenza dei carabinieri, riconoscendogli il diritto alla riliquidazione del trattamento pensionistico su tre voci: le anticipazioni stipendiali di cui all’art. 5 del d.lgs. n. 193/2003, i benefici dell’accordo integrativo recepito nel d.P.R. n. 220/2006 e l’indennità integrativa speciale. Il giudice di prime cure aveva riconosciuto, sulle maggiori spettanze arretrate, interessi legali e rivalutazione monetaria, richiamando il criterio dell’assorbimento affermato dalle Sezioni Riunite.

Il Ministero della difesa ha impugnato la sentenza limitatamente alla voce delle anticipazioni stipendiali parametrali, sostenendo che il beneficio, erogato in unica soluzione, fosse un mero anticipo del miglioramento dovuto a regime dall’1.1.2005 e che il decreto di pensione l’avesse legittimamente computato alla data di cessazione dal servizio e poi defalcato dall’1.1.2005. Il pensionato ha eccepito in via preliminare l’inammissibilità dell’appello per difetto di legittimazione attiva, rilevando che la sentenza era stata emessa nei confronti del Comando Legione Carabinieri Sicilia.

La Motivazione della Corte

La Sezione d’appello affronta in via preliminare l’eccezione di difetto di legittimazione attiva, ritenendola assorbente e fondata. L’art. 180 del codice di giustizia contabile riserva l’appello alle parti tra le quali è stata pronunciata la sentenza di primo grado e, quanto al pubblico ministero, ai procuratori competenti. Il dato processuale è decisivo: la sentenza impugnata era stata emessa esclusivamente nei confronti del Comando Legione Carabinieri Sicilia, amministrazione evocata dal ricorrente e dichiarata contumace, che aveva emesso il decreto di pensione impugnato.

L’appello è stato invece proposto dal Ministero della difesa, Direzione generale previdenza militare e della leva, che non era stato evocato nel precedente grado né vi aveva partecipato. Il Collegio verifica allora la natura del soggetto destinatario della sentenza, richiamando il codice dell’ordinamento militare. L’art. 155 del d.lgs. n. 66/2010 colloca l’Arma dei carabinieri in posizione autonoma nell’ambito del Ministero della difesa, con rango di Forza armata e con le speciali prerogative di forza militare di polizia.

L’art. 166 attribuisce al Comandante generale le funzioni di direttore generale titolare di centro di responsabilità amministrativa, con esercizio dei poteri di spesa e delle funzioni connesse in materia contrattuale e di gestione amministrativo-contabile. L’art. 173 riconosce ai Comandi legionali la responsabilità della gestione del personale e le funzioni di direzione, coordinamento e controllo, oltre al sostegno tecnico, logistico e amministrativo dei reparti dell’area di competenza.

Da questa disciplina la Corte desume che l’Arma dei carabinieri è soggetto distinto dal Ministero della difesa, dotato di autonoma collocazione e di proprie competenze gestionali in materia di personale, tanto da avere emesso il decreto di pensione impugnato. Essa non costituisce una mera articolazione territoriale priva di rilievo esterno, e ciò indipendentemente dalle competenze che fanno capo al Ministero. Ne consegue che l’appello è stato proposto da una parte processuale diversa da quella nei cui confronti è stata emessa la sentenza impugnata.

Difettando la legittimazione ad impugnare, l’appello è dichiarato inammissibile. Le spese di lite sono compensate ai sensi del comma 3 dell’art. 31 del codice di giustizia contabile. La pronuncia non esamina il merito della questione sulle anticipazioni stipendiali, restando assorbita dall’accertato difetto di legittimazione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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