Divieto di cumulo quota 100 solo nei mesi di effettivo lavoro (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 541 del 04.11.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il divieto di cumulo tra la pensione anticipata c.d. quota 100 e i redditi da lavoro, sancito dall’art. 14, comma 3, d.l. n. 4/2019, non determina la sospensione dell’erogazione del trattamento pensionistico per l’intero anno solare in cui sia stata svolta l’attività lavorativa. La norma primaria individua il periodo di incumulabilità ma non disciplina gli effetti della violazione, sicché l’interpretazione estensiva operata dalle circolari INPS n. 11/2019 e n. 117/2019 — che estendono la sospensione all’intera annualità — si discosta dal dato testuale e deve ritenersi illegittima nella parte in cui non limita la sospensione ai soli mesi di concomitanza tra pensione e lavoro. L’effetto sanzionatorio automatico e sproporzionato rispetto all’entità del reddito percepito contrasta, inoltre, con il principio di proporzionalità, quale corollario del principio di ragionevolezza, applicabile anche alle sanzioni amministrative di carattere punitivo.
Il Fatto
Il ricorrente, ex dipendente di una società, aveva conseguito la pensione anticipata c.d. quota 100 con decorrenza dal 1.4.2019, avvalendosi della disciplina introdotta dal d.l. n. 4/2019. Nel corso del 2020 aveva svolto attività di lavoro subordinato a tempo determinato e parziale per un periodo di tre mesi, percependo un reddito complessivo di poco inferiore a trecento euro.
Con comunicazione del 4.11.2022 l’INPS aveva sottoposto il trattamento pensionistico a riliquidazione per l’intero anno 2020, quantificando un indebito lordo di oltre ventiquattromila euro, poi rideterminato in termini netti e recuperato mediante trattenuta mensile su cinquantasette ratei di pensione. Il ricorrente ha impugnato la pretesa restitutoria davanti alla Corte dei conti, contestando l’estensione del recupero all’intera annualità.
La Motivazione della Corte
Il giudice muove dal dato testuale dell’art. 14, comma 3, d.l. n. 4/2019, che stabilisce l’incumulabilità della pensione quota 100 con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, salvo quello autonomo occasionale entro il limite di 5.000 euro lordi annui. La disposizione, osserva la Corte, individua il periodo di operatività del divieto ma non precisa gli effetti della sua violazione, lasciando aperta la questione delle modalità applicative.
Il giudice ricorda che la Corte costituzionale n. 234/2022 ha escluso l’illegittimità costituzionale della disciplina sotto il profilo dell’eguaglianza, senza però toccare il profilo della sproporzione della sospensione per l’intero anno solare. Su tale aspetto si innesta il richiamo alla sentenza n. 263/2023 della Sez. giur. Toscana, espressamente condivisa, secondo cui il criterio della base annua contenuto nella norma si riferisce unicamente al lavoro autonomo occasionale, unica tipologia reddituale che richiede un riferimento temporale annuale per verificare l’esenzione.
Conseguentemente, le circolari INPS n. 11/2019 e n. 117/2019, nella parte in cui traslano il criterio dell’annualità a tutti i redditi da lavoro, anche a cadenza mensile, si discostano dal dettato legislativo senza valida motivazione e sono illegittime. L’interprete, osserva la Corte, deve privilegiare la lettura costituzionalmente orientata, poiché la violazione del divieto non può tradursi in una incompatibilità annuale né in una decadenza del trattamento per l’intero anno.
Il giudice valorizza poi il principio di proporzionalità, quale corollario del principio di ragionevolezza, richiamando la giurisprudenza costituzionale sulle sanzioni amministrative punitive, da ultimo la sentenza n. 46/2023. La sospensione del trattamento deve dunque operare nei limiti dei soli mesi di effettiva concomitanza tra pensione e attività lavorativa, restando salvaguardato l’obiettivo occupazionale sotteso alla misura.
Il ricorso è pertanto accolto e l’INPS è condannato a restituire le somme trattenute in eccedenza rispetto ai ratei pagati nel periodo di svolgimento dell’attività lavorativa, con maggiorazione degli interessi legali e, ove l’indice di svalutazione sia superiore, della rivalutazione monetaria. Le spese di lite sono integralmente compensate.
Nota della Redazione
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