Resa del conto giudiziale: estinzione per sopravvenuto deposito (Corte dei Conti Sez. giur. Abruzzo n. 120 del 23.10.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di resa del conto giudiziale, il sopravvenuto deposito del conto da parte dell’agente contabile determina l’estinzione del processo per venir meno dell’interesse alla pronuncia. La circostanza che il conto risulti ormai depositato presso la Segreteria della Sezione rende superfluo l’accertamento dell’omissione e l’assegnazione del termine perentorio richiesti dalla Procura regionale. Resta ferma la competenza della Procura regionale a valutare, previo accertamento, la sussistenza dei presupposti per l’applicazione della sanzione a carico del responsabile del procedimento, da promuoversi con apposito e distinto giudizio.
Il Fatto
La Procura regionale ha chiesto, ai sensi dell’art. 141 c.g.c., di accertare l’omissione dell’obbligo di resa del conto giudiziale per l’esercizio 2021, gestione “Conto del concessionario”, da parte dell’agente contabile del Comune di Pescina, individuato nell’Agenzia delle entrate – Riscossione. Il Giudice monocratico, con decreto fuori udienza n. 177 del 5 settembre 2024, ha rigettato il ricorso, ritenendo incerta l’individuazione dell’agente contabile, desunta solo dai conti degli esercizi precedenti.
Avverso tale decreto la Procura regionale ha proposto opposizione, richiamando i precedenti della Sezione che in fattispecie analoghe avevano accolto le richieste. Nelle more, il Comune ha rappresentato che, per il 2021, l’avvicendamento del responsabile del settore finanziario aveva impedito le comunicazioni relative agli agenti contabili, e che il conto era stato successivamente depositato.
La Motivazione della Corte
Il thema decidendum dell’opposizione concerne l’individuazione dell’agente contabile obbligato alla resa del conto e la fondatezza del diniego opposto dal Giudice monocratico. La Procura sostiene che l’individuazione sia stata effettuata dall’Ufficio normativamente designato alla tenuta dell’Anagrafe degli agenti contabili, ossia la Segreteria della Sezione, e richiama i numerosi precedenti conformi dei Giudici monocratici.
La Corte non affronta nel merito la contestazione sull’an deve, perché rileva un fatto sopravvenuto: il conto giudiziale è stato depositato e attualmente risulta presso la Segreteria della Sezione giurisdizionale, applicativo Giudico – Interfaccia Conti giudiziali. La nota del Comune del 14 ottobre 2024 conferma l’adempimento.
Tale evenienza assorbe ogni questione sull’omessa resa. La richiesta di assegnazione del termine perentorio e di compilazione d’ufficio del conto ha perduto il proprio oggetto, poiché il conto risulta ormai presentato. Il venir meno dell’interesse alla pronuncia impone la declaratoria di estinzione del processo.
Il pubblico ministero, all’udienza, ha preso atto della nota evidenziando che resterebbe aperta la questione della sanzione a carico del responsabile del procedimento. La Corte non la definisce in questa sede: valuterà la Procura regionale, previo accertamento, l’eventuale sussistenza dei presupposti per l’applicazione della sanzione e promuoverà, in caso positivo, apposito giudizio.
Nulla per le spese. Il processo è dichiarato estinto.
Nota della Redazione
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