Programma integrato di intervento subordinato a bonifica e partecipazione comunale (TAR Calabria n. 657 del 08.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di programmi integrati di intervento ricadenti in ambito urbano di riconversione, l’approvazione consiliare prevista dalla legge regionale presuppone la conformità del progetto agli strumenti urbanistici vigenti e non esaurisce il procedimento. Ove lo strumento urbanistico subordini l’ammissibilità del PINT alla bonifica dell’area su cui insiste la fabbrica dismessa, alla trasformazione del depuratore comunale e alla partecipazione dell’amministrazione comunale, la Giunta è vincolata al rigetto dell’istanza che non contempli tali condizioni. Non integra autotutela il diniego adottato dalla Giunta quando il Consiglio non abbia in precedenza approvato il programma, essendosi limitato a un mero atto di impulso istruttorio.

Il Fatto

Due società proprietarie di aree degradate ricadenti in ambito urbano di riconversione presentano nel 2021 una proposta di PINT ai sensi dell’art. 33 l.r. n. 39 del 2002, finalizzata alla realizzazione di edifici commerciali, direzionali e turistici con spazi pubblici e parcheggi. Il Consiglio comunale, con delibera del 13 aprile 2022, interviene sulla proposta approvando un emendamento che recepisce la relazione del responsabile dell’area tecnica e impone la rigorosa applicazione dell’art. 52 del regolamento edilizio urbano. Dopo l’inerzia della Giunta e un ricorso avverso il silenzio, la Giunta nega l’approvazione del programma.

Le società impugnano tale diniego davanti al TAR, deducendo sette motivi: l’obbligo della Giunta di approvare definitivamente il programma già approvato dal Consiglio, l’illegittimo riesame nel merito del progetto, la violazione delle garanzie procedimentali, la contraddittorietà tra relazioni istruttorie e l’ammissibilità del PINT anche su parte soltanto dell’ambito.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale supera le eccezioni preliminari del Comune e affronta il merito, incentrato sulla qualificazione della delibera consiliare del 2022. Il Collegio ne ricostruisce il dibattito: la proposta degli uffici mirava a un’indizione favorevole all’avvio della procedura, ma l’emendamento approvato richiama espressamente una successiva fase istruttoria e la rigorosa applicazione dell’art. 52 RUE.

Da qui la conclusione che la delibera consiliare non integra l’approvazione prevista dall’art. 33, comma 7, l.r. n. 39 del 2002. L’approvazione di cui alla norma regionale presuppone la conformità del progetto agli strumenti urbanistici vigenti e non comporta ulteriori adempimenti istruttori. La delibera, pertanto, va intesa come mero atto di impulso a una più approfondita istruttoria, oppure come approvazione subordinata alla riconduzione del progetto ai requisiti dell’art. 52 RUE.

Ne deriva l’infondatezza dei primi due motivi. La Giunta non era tenuta ad approvare definitivamente il programma, perché questo non era stato già approvato dal Consiglio. Il diniego non è qualificabile come annullamento in autotutela, non provenendo da un organo diverso da quello che avrebbe adottato l’atto illegittimo. Gli ulteriori motivi restano assorbiti, poiché in ogni caso mancava la preventiva approvazione consiliare.

Il Tribunale esamina poi la disciplina urbanistica. L’art. 52 RUE àncora l’approvazione del PINT alla bonifica dell’area della fabbrica tessile dismessa, alla trasformazione del depuratore comunale e al coinvolgimento dell’amministrazione. Nessuno dei tre elementi è contemplato dal programma presentato. Il Comune era quindi vincolato al rigetto dell’iniziativa, risultando corretta la determinazione negativa della Giunta. Il ricorso è respinto, con condanna delle società ricorrenti alle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *