Revoca della licenza di investigatore privato e sindacato estrinseco del giudice amministrativo (Cons. Stato n. 4568 del 05.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
La revoca della licenza prefettizia per l’esercizio dell’attività di investigatore privato ex art. 134 T.U.L.P.S. costituisce esercizio di un potere di natura preventiva e non sanzionatoria, fondato su un giudizio prognostico di inaffidabilità del titolare, che l’Amministrazione formula con ampia discrezionalità tecnica. Tale determinazione non è soggetta a sindacato sostitutivo di merito, ma solo a un controllo estrinseco di ragionevolezza, coerenza e adeguatezza dell’istruttoria. La revoca non integra violazione del ne bis in idem rispetto a precedenti sospensioni, perché si colloca su un piano funzionale diverso da quello afflittivo. Parimenti, la revoca non è viziata da eccesso di potere quando si fonda su una pluralità di elementi fattuali convergenti, valutati in prospettiva unitaria e non atomistica, anche comprensivi di condotte tenute in costanza di provvedimenti limitativi già adottati.

Il Fatto

Il titolare di una licenza prefettizia per l’attività di investigatore privato, rilasciata sin dal 2010, impugnava davanti al TAR Puglia, sede di Lecce, il decreto con cui la Prefettura aveva disposto la revoca definitiva della licenza ex art. 134 T.U.L.P.S.. Il provvedimento si fondava sulla reiterazione di violazioni relative all’impiego di personale non iscritto negli elenchi prefettizi e sull’inosservanza di precedenti provvedimenti di sospensione, già confermati in sede giurisdizionale.

Il primo giudice respingeva il ricorso, ritenendo legittimo l’atto tutorio in presenza di reiterati abusi del titolo autorizzatorio, documentalmente accertati. Avverso tale decisione proponeva appello il titolare della licenza, deducendo censure di carenza di motivazione, violazione del ne bis in idem, del contraddittorio procedimentale e del principio di proporzionalità.

La Motivazione della Corte

Il Consiglio di Stato muove dal riconoscimento all’Amministrazione di un’ampia latitudine valutativa in materia di pubblica sicurezza, specie quando viene in rilievo il giudizio prognostico sull’affidabilità del titolare di un titolo di polizia. Tali determinazioni, per la loro natura preventiva, non si prestano a un sindacato sostitutivo, ma solo a un controllo estrinseco di ragionevolezza e completezza istruttoria. Sul punto il Collegio richiama il proprio orientamento espresso da Consiglio di Stato sez. III, 3.10.2023, n. 8644.

La censura di carenza di motivazione è respinta: il quadro ricostruttivo posto a base del provvedimento prefettizio si fonda su una pluralità di elementi fattuali convergenti, esaminati in prospettiva unitaria. La motivazione dà conto, con sufficiente grado di specificità, delle ragioni per le quali le condotte contestate sono state ritenute sintomatiche di un uso non corretto del titolo autorizzatorio, senza che possa pretendersi un livello di analiticità assimilabile all’accertamento giurisdizionale.

Quanto al ne bis in idem, la Corte distingue la misura sanzionatoria dalla valutazione prognostica: la prima esaurisce la propria portata in un’ottica afflittiva riferita a fatti già verificati; la seconda si colloca su un piano volto a prevenire il rischio di un uso futuro non conforme del titolo, alimentandosi anche di elementi pregressi espressivi di una linea comportamentale. Le violazioni addebitate, inoltre, non rilevano per la loro tipologia astratta, ma per la loro reiterazione e per il contesto complessivo in cui si inseriscono, comprensivo dei comportamenti tenuti in costanza di provvedimenti limitativi già adottati.

Né può invocarsi la “decretazione a cascata”, poiché la revoca non è conseguenza automatica della precedente sospensione, ma si fonda su un’autonoma e più ampia valutazione complessiva dell’inadeguatezza del titolare. Sul piano procedimentale, dagli atti non emergono compressioni del diritto di difesa: l’interessato ha avuto adeguato spazio partecipativo, essendo state esaminate le sue osservazioni; la mancanza di atti di contestazione formalizzata non assume carattere dirimente. Analogamente non è decisiva l’asserita inesistenza di uno dei procedimenti penali richiamati, poiché il giudizio di inaffidabilità risulta sorretto da un complesso di circostanze autonome.

Infine, la misura della revoca, pur essendo la più incisiva tra gli strumenti disponibili, è ritenuta coerente con l’esito del giudizio prognostico negativo e non manifestamente sproporzionata: la reiterazione strutturale delle condotte giustifica la scelta di non ricorrere a misure meno afflittive, quali la sospensione o la diffida. L’appello è quindi respinto, con integrale conferma della sentenza impugnata e compensazione delle spese del grado.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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