Condono edilizio: inammissibile il ricorso se non impugnato il parere RFI (TAR Toscana n. 1801 del 06.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il parere negativo reso dall’ente gestore della infrastruttura ferroviaria sulla deroga alla fascia di rispetto ferroviaria, richiesta ai fini del condono edilizio, costituisce atto endoprocedimentale a natura sostanzialmente decisoria, che arresta il procedimento e lede immediatamente l’interesse pretensivo del richiedente. Esso va quindi impugnato nel termine decadenziale. Il successivo diniego di condono, adottato in termini di vincolatezza sul presupposto del parere non impugnato, è atto necessitato: il ricorso che lo attinga per vizi riconducibili all’atto presupposto, divenuto inoppugnabile, è inammissibile per carenza originaria di interesse. La mancata integrazione di un presupposto legale rende inutile la decisione sul diniego, destinato a riprodursi identico in caso di riesercizio del potere.

Il Fatto

Il ricorrente presenta nel 1985 istanza di concessione edilizia in sanatoria ai sensi della legge n. 47/1985 per un box auto edificato in Firenze. Nel 2004 integra la pratica, proponendo tramite il Comune istanza di autorizzazione in deroga alla fascia di rispetto ferroviaria prevista dall’art. 49 del d.P.R. n. 753/1980. Il Comune investe RFI della richiesta di nulla osta; nel 2007 RFI esprime diniego, comunicato al ricorrente a mezzo raccomandata.

Nel 2017 il Comune notifica i motivi ostativi al rilascio del condono, fondati unicamente su quel diniego. Nel 2021 adotta il provvedimento di diniego definitivo, parimenti motivato solo dal parere negativo di RFI. Il ricorrente impugna il diniego e gli atti presupposti davanti al TAR Toscana, deducendo difetto di istruttoria e disparità di trattamento, avendo RFI autorizzato in deroga proprietà confinanti, e contestando la rilevanza dell’art. 873 cod. civ. in materia di distanze.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina in via preliminare l’eccezione di inammissibilità per difetto originario di interesse sollevata dal Comune e da RFI, incentrata sulla mancata tempestiva impugnazione del parere del 2007. La questione è decisiva: se il parere costituiva atto autonomamente lesivo, la sua mancata impugnazione rende inoppugnabile il presupposto e travolge il ricorso.

In punto di fatto il TAR ritiene provato per tabulas che il parere è stato ricevuto dal ricorrente nel maggio 2007. Il rilievo difensivo circa l’erronea indicazione dell’indirizzo è infondato: dall’avviso di ricevimento risulta l’indirizzo corretto e il ritiro per conto del destinatario, con perfezionamento della comunicazione secondo il principio di conoscibilità dell’art. 1335 cod. civ. Il Comune, inoltre, menziona il diniego quale unica ragione ostativa nel preavviso del 2017, pacificamente comunicato, e il ricorrente ne aveva chiesto il riesame, dimostrando di percepirne la lesività.

Nel merito dell’eccezione, il Collegio richiama la giurisprudenza secondo cui il parere sfavorevole dell’autorità preposta alla gestione del vincolo va impugnato nel termine, poiché la mancata integrazione di un presupposto legale rende inutile la decisione sul diniego di condono (Cons. Stato, Sez. II, n. 3526 del 2025). Richiama altresì l’orientamento per cui ogni atto che provoca l’arresto del procedimento è lesivo a prescindere dalla forma e va impugnato in via immediata (Cons. Stato, Sez. VI, n. 2982 del 2019; TAR Lazio n. 6637 del 2025).

Il TAR sottolinea che la lesività è riferibile unicamente al diniego di deroga: gli stessi motivi di ricorso attingono solo il provvedimento di RFI, senza censure autonome avverso il diniego di condono. Richiama quindi il principio per cui, omessa l’impugnazione dell’atto presupposto divenuto inoppugnabile, è inammissibile l’impugnazione dell’atto consequenziale per vizi riconducibili al primo (TAR Napoli n. 3400 del 2025).

Quanto alle pronunce del Cons. Stato, Sez. VII, nn. 6438 e 6439 del 2025 invocate dal ricorrente, il Collegio ne rileva la non pertinenza: riguardano casi di tempestiva impugnazione del diniego di RFI, seguita da ricorso per motivi aggiunti avverso il diniego di condono. Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile per carenza originaria di interesse, con compensazione integrale delle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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